Art. 12. Margini di variazione 1. Con riferimento alle operazioni concluse in ciascuna giornata di contrattazione devono essere versati, ove previsto dal relativo schema contrattuale, margini di variazione: a) dagli aderenti generali e individuali alla societa' di compensazione e garanzia, dagli aderenti indiretti agli aderenti generali e dai committenti agli aderenti, quando gli aderenti o i committenti subiscono una variazione sfavorevole di prezzo; b) dalla societa' di compensazione e garanzia agli aderenti generali e individuali, dagli aderenti generali agli aderenti indiretti e dagli aderenti ai committenti, quando gli aderenti o i committenti beneficiano di una variazione favorevole di prezzo. 2. I margini di cui al comma precedente sono determinati dalla societa' di compensazione e garanzia almeno quotidianamente. Il regolamento di cui all'art. 4 stabilisce le modalita' di calcolo e di versamento dei margini di variazione.