Art. 12.
                        Margini di variazione
  1. Con riferimento alle operazioni concluse in ciascuna giornata di
contrattazione  devono  essere  versati,  ove  previsto  dal relativo
schema contrattuale, margini di variazione:
    a) dagli   aderenti  generali  e  individuali  alla  societa'  di
compensazione  e  garanzia,  dagli  aderenti  indiretti agli aderenti
generali  e  dai  committenti  agli aderenti, quando gli aderenti o i
committenti subiscono una variazione sfavorevole di prezzo;
    b) dalla  societa'  di  compensazione  e  garanzia  agli aderenti
generali   e  individuali,  dagli  aderenti  generali  agli  aderenti
indiretti  e  dagli  aderenti ai committenti, quando gli aderenti o i
committenti beneficiano di una variazione favorevole di prezzo.
  2. I  margini  di  cui  al  comma precedente sono determinati dalla
societa'  di  compensazione  e  garanzia  almeno  quotidianamente. Il
regolamento di cui all'art. 4 stabilisce le modalita' di calcolo e di
versamento dei margini di variazione.