Art. 13. Margini aggiuntivi e di consegna 1. Il regolamento di cui all'art. 4 individua i casi in cui la societa' di compensazione e garanzia, nel corso della giornata di contrattazione, puo' richiedere il versamento di margini aggiuntivi, da determinare in misura adeguata a coprire la perdita potenziale della giornata di contrattazione, anche tenuto conto dei margini iniziali versati. 2. Il regolamento di cui all'art. 4 prevede, con riferimento alle operazioni dalle quali derivi un obbligo di consegna, che sulle posizioni contrattuali in essere alla fine dell'ultimo giorno di contrattazione la societa' di compensazione e garanzia richieda un margine tale da coprire la perdita potenziale relativa all'eventuale inadempimento in liquidazione. 3. I margini aggiuntivi e di consegna devono essere versati secondo le modalita' indicate dall'art. 11, comma 1.