Art. 13.
                  Margini aggiuntivi e di consegna
  1. Il  regolamento  di  cui  all'art.  4 individua i casi in cui la
societa'  di  compensazione  e  garanzia, nel corso della giornata di
contrattazione,  puo' richiedere il versamento di margini aggiuntivi,
da  determinare  in  misura  adeguata a coprire la perdita potenziale
della  giornata  di  contrattazione,  anche  tenuto conto dei margini
iniziali versati.
  2. Il  regolamento  di cui all'art. 4 prevede, con riferimento alle
operazioni  dalle  quali  derivi  un  obbligo  di consegna, che sulle
posizioni  contrattuali  in  essere  alla  fine dell'ultimo giorno di
contrattazione  la  societa'  di compensazione e garanzia richieda un
margine  tale da coprire la perdita potenziale relativa all'eventuale
inadempimento in liquidazione.
  3. I margini aggiuntivi e di consegna devono essere versati secondo
le modalita' indicate dall'art. 11, comma 1.