Art. 14.
                       Disciplina dei margini
  1. I  margini  di  variazione  possono  essere  costituiti  solo in
contante.  Con  riferimento agli altri margini, il regolamento di cui
all'art.  4  puo'  consentire  che  essi  siano  costituiti  anche da
strumenti finanziari di primo livello cosi' come definiti dal Sistema
europeo  di  banche  centrali ovvero da fideiussioni emesse da banche
che  non  appartengano  allo  stesso gruppo dell'aderente garantito o
dalle  attivita'  sottostanti  lo  strumento finanziario derivato. Il
regolamento  di cui all'art. 4 determina i criteri per la valutazione
degli strumenti finanziari consegnati.
  2. La  societa' di compensazione e garanzia regola con gli aderenti
i  margini  in  euro  sui  conti  della banca centrale e i margini in
strumenti  finanziari  sui  conti  presso  gli  organismi di deposito
accentrato.   Per  il  regolamento  dei  margini  in  valute  diverse
dall'euro  la  societa' di compensazione e garanzia puo' avvalersi di
banche autorizzate in Italia ovvero di banche comunitarie.
  3. La  societa'  di compensazione e garanzia puo' stipulare accordi
con soggetti che gestiscono altri sistemi di compensazione e garanzia
su  strumenti  finanziari derivati affinche' nella determinazione dei
margini  dovuti  dagli  aderenti  si  tenga  conto della correlazione
statistica  fra  le posizioni registrate a nome degli aderenti stessi
nei   vari   sistemi.   Tali   accordi   devono   essere   sottoposti
all'approvazione  della  Banca  d'Italia,  d'intesa  con  la  CONSOB,
illustrando    dettagliatamente    le   metodologie   seguite   nella
determinazione della correlazione e le specifiche misure di controllo
dei rischi.
  4. Le  disponibilita'  in  contante  rivenienti  alla  societa'  di
compensazione  e garanzia dalla raccolta dei margini e dall'eventuale
adozione  delle  ulteriori  misure  di controllo dei rischi di cui al
successivo  art. 16, possono essere investite in strumenti di mercato
monetario  o  finanziario  prontamente  liquidabili  e  di  emittenti
provvisti di adeguato merito di credito; la societa' di compensazione
e  garanzia  mantiene  in  ogni  caso  la  liquidita'  necessaria per
assicurare il continuo funzionamento del sistema.