Art. 14. Disciplina dei margini 1. I margini di variazione possono essere costituiti solo in contante. Con riferimento agli altri margini, il regolamento di cui all'art. 4 puo' consentire che essi siano costituiti anche da strumenti finanziari di primo livello cosi' come definiti dal Sistema europeo di banche centrali ovvero da fideiussioni emesse da banche che non appartengano allo stesso gruppo dell'aderente garantito o dalle attivita' sottostanti lo strumento finanziario derivato. Il regolamento di cui all'art. 4 determina i criteri per la valutazione degli strumenti finanziari consegnati. 2. La societa' di compensazione e garanzia regola con gli aderenti i margini in euro sui conti della banca centrale e i margini in strumenti finanziari sui conti presso gli organismi di deposito accentrato. Per il regolamento dei margini in valute diverse dall'euro la societa' di compensazione e garanzia puo' avvalersi di banche autorizzate in Italia ovvero di banche comunitarie. 3. La societa' di compensazione e garanzia puo' stipulare accordi con soggetti che gestiscono altri sistemi di compensazione e garanzia su strumenti finanziari derivati affinche' nella determinazione dei margini dovuti dagli aderenti si tenga conto della correlazione statistica fra le posizioni registrate a nome degli aderenti stessi nei vari sistemi. Tali accordi devono essere sottoposti all'approvazione della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, illustrando dettagliatamente le metodologie seguite nella determinazione della correlazione e le specifiche misure di controllo dei rischi. 4. Le disponibilita' in contante rivenienti alla societa' di compensazione e garanzia dalla raccolta dei margini e dall'eventuale adozione delle ulteriori misure di controllo dei rischi di cui al successivo art. 16, possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili e di emittenti provvisti di adeguato merito di credito; la societa' di compensazione e garanzia mantiene in ogni caso la liquidita' necessaria per assicurare il continuo funzionamento del sistema.