Art. 15. Premi 1. I premi da corrispondere per l'acquisto di opzioni devono essere versati alla societa' di compensazione e garanzia, se acquirente e' un aderente generale ovvero individuale, all'aderente generale, se acquirente e' un aderente indiretto, all'aderente, se acquirente e' un committente di questo.