Art. 15.
                                Premi
  1. I premi da corrispondere per l'acquisto di opzioni devono essere
versati  alla  societa' di compensazione e garanzia, se acquirente e'
un  aderente  generale  ovvero individuale, all'aderente generale, se
acquirente  e'  un aderente indiretto, all'aderente, se acquirente e'
un committente di questo.