Art. 16.
              Ulteriori misure di controllo dei rischi
  1. Il  regolamento  di  cui  all'art.  4  disciplina  le  misure di
controllo  e  gestione  dei rischi, anche ulteriori rispetto a quelle
previste  agli articoli 11, 12 e 13, che la societa' di compensazione
e  garanzia  ritiene  necessario  adottare  al  fine  di garantire il
sicuro, ordinato e continuo funzionamento del sistema.