Art. 16. Ulteriori misure di controllo dei rischi 1. Il regolamento di cui all'art. 4 disciplina le misure di controllo e gestione dei rischi, anche ulteriori rispetto a quelle previste agli articoli 11, 12 e 13, che la societa' di compensazione e garanzia ritiene necessario adottare al fine di garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento del sistema.