Art. 17.
                 Procedura in caso di inadempimento
  1. Il  regolamento  di  cui  all'art.  4 disciplina la procedura da
adottare  qualora  un  aderente  non  adempia,  nei  termini  e nelle
modalita'   previste   dal   regolamento  stesso,  agli  obblighi  di
versamento  delle  somme dovute a titolo di margini e di premi ovvero
agli  obblighi  di liquidazione del contratto, quando questo comporta
la  consegna di strumenti finanziari, nonche' qualora un aderente sia
dichiarato  insolvente  per  cause diverse dal mancato versamento dei
margini.
  2. Nell'ambito  della  procedura  di  cui  al  comma precedente, il
regolamento  di  cui  all'art. 4 individua le misure volte a favorire
sia   la   tempestiva   realizzazione  sul  mercato  delle  posizioni
contrattuali  registrate nel conto proprio dell'aderente inadempiente
sia  il  trasferimento  delle  posizioni contrattuali, con i relativi
margini,  registrate  nei conti dell'aderente indiretto che si avvale
dell'aderente  generale  inadempiente  e  nel  conto terzi ovvero nei
sottoconti dei committenti dell'aderente inadempiente.
  3. Le  misure  di cui al comma precedente devono essere individuate
in  modo  da  rendere  residuale  il  ricorso  alla realizzazione sul
mercato  delle posizioni contrattuali nei casi previsti dall'art. 11,
commi 4, lettera b), e 5 (marginazione lorda e marginazione lorda per
singolo committente).