Art. 17. Procedura in caso di inadempimento 1. Il regolamento di cui all'art. 4 disciplina la procedura da adottare qualora un aderente non adempia, nei termini e nelle modalita' previste dal regolamento stesso, agli obblighi di versamento delle somme dovute a titolo di margini e di premi ovvero agli obblighi di liquidazione del contratto, quando questo comporta la consegna di strumenti finanziari, nonche' qualora un aderente sia dichiarato insolvente per cause diverse dal mancato versamento dei margini. 2. Nell'ambito della procedura di cui al comma precedente, il regolamento di cui all'art. 4 individua le misure volte a favorire sia la tempestiva realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali registrate nel conto proprio dell'aderente inadempiente sia il trasferimento delle posizioni contrattuali, con i relativi margini, registrate nei conti dell'aderente indiretto che si avvale dell'aderente generale inadempiente e nel conto terzi ovvero nei sottoconti dei committenti dell'aderente inadempiente. 3. Le misure di cui al comma precedente devono essere individuate in modo da rendere residuale il ricorso alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali nei casi previsti dall'art. 11, commi 4, lettera b), e 5 (marginazione lorda e marginazione lorda per singolo committente).