Art. 18.
                       Comunicazione dei dati
  1. Gli  aderenti  hanno  l'obbligo  di  comunicare alla societa' di
compensazione   e  garanzia  ogni  dato  da  essa  richiesto  per  il
funzionamento del sistema di compensazione e garanzia.
  2. La  societa'  di  compensazione  e garanzia puo' comunicare agli
aderenti   tutti   i  dati,  concernenti  altri  aderenti  o  i  loro
committenti,  necessari  al  trasferimento  delle  posizioni  di  cui
all'art. 17, comma 2.