Art. 18. Comunicazione dei dati 1. Gli aderenti hanno l'obbligo di comunicare alla societa' di compensazione e garanzia ogni dato da essa richiesto per il funzionamento del sistema di compensazione e garanzia. 2. La societa' di compensazione e garanzia puo' comunicare agli aderenti tutti i dati, concernenti altri aderenti o i loro committenti, necessari al trasferimento delle posizioni di cui all'art. 17, comma 2.