Art. 19. Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 3, che entreranno in vigore a partire dalle date indicate dal regolamento di cui all'art. 4.