Art. 19.
                          Entrata in vigore
  1. Le  disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore il
giorno  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana.  Sono  fatte  salve le disposizioni di cui agli
articoli 8, comma 1, e 9, comma 3, che entreranno in vigore a partire
dalle date indicate dal regolamento di cui all'art. 4.