Art. 20.
Disposizioni  transitorie  concernenti  la  Cassa  di compensazione e
                           garanzia S.p.a.
  1. Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore delle
presenti  disposizioni,  la  Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.
per  continuare  a  svolgere  l'attivita' di compensazione e garanzia
deve  trasmettere  alla  Banca  d'Italia e alla CONSOB il regolamento
previsto  all'art.  4.  Fino  alla  data di approvazione del medesimo
regolamento  rimangono in vigore le disposizioni della CONSOB e della
Banca  d'Italia  concernenti  l'istituzione,  l'organizzazione  ed il
funzionamento  della  Cassa  di compensazione e garanzia del 16 marzo
1992  e  successive  modifiche  e integrazioni e il Provvedimento del
Governatore  della Banca d'Italia emanato, d'intesa con la CONSOB, il
25 febbraio 1999.
    Roma, 8 settembre 2000
                                                Il Governatore: Fazio