Art. 20. Disposizioni transitorie concernenti la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a. per continuare a svolgere l'attivita' di compensazione e garanzia deve trasmettere alla Banca d'Italia e alla CONSOB il regolamento previsto all'art. 4. Fino alla data di approvazione del medesimo regolamento rimangono in vigore le disposizioni della CONSOB e della Banca d'Italia concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia del 16 marzo 1992 e successive modifiche e integrazioni e il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia emanato, d'intesa con la CONSOB, il 25 febbraio 1999. Roma, 8 settembre 2000 Il Governatore: Fazio