Art. 3. Capitale minimo e attivita' svolte 1. Il capitale minimo delle societa' di compensazione e garanzia e' fissato in 25 milioni di euro. 2. Le societa' che gestiscono anche sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati adottano specifiche misure di contenimento dei rischi connessi, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 3. Le societa' di compensazione e garanzia, che partecipano come aderenti ad altri sistemi di compensazione e garanzia, italiani o esteri, provvedono alla separazione contabile di tale attivita' e adottano specifiche misure di contenimento dei rischi connessi, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 4. Le societa' di compensazione e garanzia provvedono alla separazione contabile e organizzativa delle attivita' diverse da quella di compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari e da quella di cui al comma precedente, e adottano specifiche misure di contenimento dei rischi connessi, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 5. Le societa' di compensazione e garanzia, almeno una volta all'anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche dei sistemi da esse gestiti; tali verifiche possono essere effettuate da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla societa', purche' diverse e indipendenti da quelle produttive. I risultati di queste verifiche sono comunicati alla Banca d'Italia e alla CONSOB.