Art. 3.
                 Capitale minimo e attivita' svolte
  1. Il capitale minimo delle societa' di compensazione e garanzia e'
fissato in 25 milioni di euro.
  2. Le  societa'  che  gestiscono  anche  sistemi di compensazione e
garanzia   delle   operazioni   concluse  al  di  fuori  dei  mercati
regolamentati  adottano  specifiche misure di contenimento dei rischi
connessi,  comunicandole  preventivamente  alla Banca d'Italia e alla
CONSOB.
  3. Le  societa'  di  compensazione e garanzia, che partecipano come
aderenti  ad  altri  sistemi  di compensazione e garanzia, italiani o
esteri,  provvedono  alla  separazione  contabile di tale attivita' e
adottano  specifiche  misure  di  contenimento  dei  rischi connessi,
comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
  4. Le   societa'   di  compensazione  e  garanzia  provvedono  alla
separazione  contabile  e  organizzativa  delle  attivita' diverse da
quella  di  compensazione  e garanzia dei contratti aventi ad oggetto
strumenti  finanziari  e  da  quella  di  cui  al comma precedente, e
adottano  specifiche  misure  di  contenimento  dei  rischi connessi,
comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
  5. Le  societa'  di  compensazione  e  garanzia,  almeno  una volta
all'anno,   sottopongono  a  verifica  le  strutture  tecnologiche  e
informatiche  dei  sistemi  da  esse  gestiti; tali verifiche possono
essere  effettuate da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla
societa', purche' diverse e indipendenti da quelle produttive.
  I risultati di queste verifiche sono comunicati alla Banca d'Italia
e alla CONSOB.