Art. 4.
                       Regolamento dei sistemi
  1. Le   societa'  di  compensazione  e  garanzia  disciplinano  con
regolamento  l'organizzazione  e il funzionamento dei sistemi da esse
gestiti  e  i  rapporti  con  e  tra  gli  aderenti;  il  regolamento
stabilisce  altresi'  le  fasi  in  cui  si  articola  il processo di
compensazione e garanzia delle operazioni.
  2. La   Banca   d'Italia,   d'intesa  con  la  CONSOB,  approva  il
regolamento  di  cui  al  comma precedente, trasmesso unitamente alla
domanda  di  cui  all'allegato A,  nonche'  le  eventuali  successive
modifiche   dopo  averne  verificata  la  conformita'  alle  presenti
disposizioni  e  dopo  avere  altresi'  accertato  che le societa' di
compensazione e garanzia:
    a) abbiano i requisiti previsti agli articoli 2 e 3;
    b) dispongano  di  risorse patrimoniali e finanziarie adeguate al
livello di operativita'.
  3. Trascorsi   sessanta   giorni   dalla   data  di  ricezione  del
regolamento  di  cui al comma 1 da parte della Banca d'Italia e della
CONSOB  senza  che  le  stesse  abbiano  manifestato osservazioni, il
regolamento si intende approvato.
  4. La  Banca  d'Italia,  d'intesa con la CONSOB, puo' richiedere in
qualunque   momento   alle   societa'  di  compensazione  e  garanzia
l'adozione  di  specifiche  misure  idonee  a  garantire  il  sicuro,
ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.