Art. 4. Regolamento dei sistemi 1. Le societa' di compensazione e garanzia disciplinano con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi da esse gestiti e i rapporti con e tra gli aderenti; il regolamento stabilisce altresi' le fasi in cui si articola il processo di compensazione e garanzia delle operazioni. 2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, approva il regolamento di cui al comma precedente, trasmesso unitamente alla domanda di cui all'allegato A, nonche' le eventuali successive modifiche dopo averne verificata la conformita' alle presenti disposizioni e dopo avere altresi' accertato che le societa' di compensazione e garanzia: a) abbiano i requisiti previsti agli articoli 2 e 3; b) dispongano di risorse patrimoniali e finanziarie adeguate al livello di operativita'. 3. Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricezione del regolamento di cui al comma 1 da parte della Banca d'Italia e della CONSOB senza che le stesse abbiano manifestato osservazioni, il regolamento si intende approvato. 4. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' richiedere in qualunque momento alle societa' di compensazione e garanzia l'adozione di specifiche misure idonee a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.