Art. 5. Aderenti ai sistemi 1. Gli aderenti si distinguono in generali, individuali e indiretti. 2. Gli aderenti generali divengono controparti delle societa' di compensazione e garanzia per le operazioni da essi concluse per proprio conto o per conto dei propri committenti, nonche' per le operazioni concluse dagli aderenti indiretti che li hanno designati per la gestione delle posizioni contrattuali proprie e dei propri committenti. 3. Gli aderenti individuali divengono controparti delle societa' di compensazione e garanzia per le operazioni concluse per proprio conto o per conto dei propri committenti. 4. Gli aderenti indiretti divengono controparti degli aderenti generali da essi designati per la gestione delle posizioni contrattuali proprie e dei propri committenti. 5. Possono essere aderenti generali e individuali: a) le banche autorizzate in Italia all'esercizio di servizi di investimento, nonche' quelle che possono esercitare tali servizi in regime di mutuo riconoscimento; b) le imprese di investimento autorizzate in Italia all'esercizio di servizi di investimento, nonche' quelle che possono esercitare tali servizi in regime di mutuo riconoscimento; c) i soggetti che gestiscono altri sistemi di compensazione e garanzia, anche esteri, purche' assoggettati nel paese di appartenenza a forme di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano, previo accordo fra le rispettive autorita' di vigilanza per lo scambio di informazioni e per l'applicazione di condizioni di reciprocita'. 6. Possono essere aderenti indiretti i soggetti indicati al comma precedente e gli altri intermediari ammessi alle negoziazioni sui mercati di cui al presente capo. 7. La Banca d'Italia puo' partecipare ai sistemi come aderente individuale.