Art. 5.
                         Aderenti ai sistemi
  1. Gli   aderenti   si   distinguono  in  generali,  individuali  e
indiretti.
  2. Gli  aderenti  generali  divengono controparti delle societa' di
compensazione  e  garanzia  per  le  operazioni  da essi concluse per
proprio  conto  o  per  conto  dei propri committenti, nonche' per le
operazioni  concluse  dagli aderenti indiretti che li hanno designati
per  la  gestione  delle  posizioni contrattuali proprie e dei propri
committenti.
  3. Gli aderenti individuali divengono controparti delle societa' di
compensazione e garanzia per le operazioni concluse per proprio conto
o per conto dei propri committenti.
  4. Gli  aderenti  indiretti  divengono  controparti  degli aderenti
generali   da   essi   designati  per  la  gestione  delle  posizioni
contrattuali proprie e dei propri committenti.
  5. Possono essere aderenti generali e individuali:
    a) le  banche  autorizzate  in Italia all'esercizio di servizi di
investimento,  nonche'  quelle che possono esercitare tali servizi in
regime di mutuo riconoscimento;
    b) le imprese di investimento autorizzate in Italia all'esercizio
di  servizi  di  investimento,  nonche' quelle che possono esercitare
tali servizi in regime di mutuo riconoscimento;
    c) i  soggetti  che  gestiscono  altri sistemi di compensazione e
garanzia,   anche   esteri,   purche'   assoggettati   nel  paese  di
appartenenza  a  forme  di  vigilanza  equivalenti  a quelle previste
nell'ordinamento italiano, previo accordo fra le rispettive autorita'
di  vigilanza  per lo scambio di informazioni e per l'applicazione di
condizioni di reciprocita'.
  6. Possono  essere  aderenti indiretti i soggetti indicati al comma
precedente  e  gli  altri  intermediari ammessi alle negoziazioni sui
mercati di cui al presente capo.
  7. La  Banca  d'Italia  puo'  partecipare  ai sistemi come aderente
individuale.