Art. 6. Requisiti patrimoniali degli aderenti 1. Il regolamento di cui all'art. 4 stabilisce il limite minimo del patrimonio degli aderenti indicati all'art. 5, comma 5. La determinazione del patrimonio e' effettuata secondo i criteri previsti nelle disposizioni di vigilanza dettate per i soggetti appartenenti a ciascuna categoria di aderenti. 2. Per le banche estere e le imprese di investimento estere il patrimonio e' calcolato secondo i criteri indicati dalle autorita' di vigilanza dei Paesi di appartenenza.