Art. 6.
                Requisiti patrimoniali degli aderenti
  1. Il regolamento di cui all'art. 4 stabilisce il limite minimo del
patrimonio   degli   aderenti   indicati  all'art.  5,  comma  5.  La
determinazione   del  patrimonio  e'  effettuata  secondo  i  criteri
previsti  nelle  disposizioni  di  vigilanza  dettate  per i soggetti
appartenenti a ciascuna categoria di aderenti.
  2. Per  le  banche  estere  e  le imprese di investimento estere il
patrimonio e' calcolato secondo i criteri indicati dalle autorita' di
vigilanza dei Paesi di appartenenza.