Art. 7. Rapporto fra aderenti indiretti e aderenti generali 1. Gli aderenti indiretti designano un solo aderente generale per la gestione delle proprie posizioni contrattuali. La designazione avviene tramite accordo che entrambi gli aderenti devono comunicare alla societa' di compensazione e garanzia e alla societa' di gestione del mercato. 2. Il regolamento di cui all'art. 4 stabilisce i termini entro i quali il recesso dall'accordo deve essere comunicato all'altro aderente, alla societa' di compensazione e garanzia, alla societa' di gestione del mercato e ai committenti degli aderenti indiretti e disciplina altresi' gli effetti del recesso medesimo nei confronti degli aderenti interessati.