Art. 7.
         Rapporto fra aderenti indiretti e aderenti generali
  1. Gli  aderenti  indiretti designano un solo aderente generale per
la  gestione  delle  proprie  posizioni contrattuali. La designazione
avviene  tramite  accordo che entrambi gli aderenti devono comunicare
alla societa' di compensazione e garanzia e alla societa' di gestione
del mercato.
  2. Il  regolamento  di  cui all'art. 4 stabilisce i termini entro i
quali  il  recesso  dall'accordo  deve  essere  comunicato  all'altro
aderente, alla societa' di compensazione e garanzia, alla societa' di
gestione  del  mercato  e  ai  committenti degli aderenti indiretti e
disciplina  altresi'  gli  effetti del recesso medesimo nei confronti
degli aderenti interessati.