Art. 8.
   Funzionamento dei sistemi ed effetti delle operazioni concluse
  1. La  societa'  di  gestione  del  mercato,  contestualmente  alla
conclusione di un'operazione, comunica alla societa' di compensazione
e  garanzia  i  contraenti di mercato e gli altri dati identificativi
dell'operazione.  Per  le operazioni concluse dall'aderente indiretto
le  stesse  informazioni sono comunicate all'aderente generale di cui
si   avvale.   Gli  aderenti,  contestualmente  alla  conclusione  di
un'operazione,  comunicano alla societa' di compensazione e garanzia,
direttamente o per il tramite della societa' di gestione del mercato,
i dati identificativi del committente.
  2. La  societa'  di  compensazione  e  garanzia, riscontrati i dati
relativi  all'operazione,  da' conferma dell'operazione agli aderenti
interessati. A seguito della conferma:
    a) l'aderente   generale   assume   nei  confronti  dell'aderente
indiretto   che   lo  ha  designato  la  posizione  contrattuale  del
contraente di mercato di questi;
    b) la  societa'  di compensazione e garanzia assume nei confronti
dell'aderente  generale  la  posizione  contrattuale  che  questi  ha
assunto nei confronti dell'aderente indiretto che lo ha designato;
    c) la  societa'  di compensazione e garanzia assume nei confronti
dell'aderente  generale o individuale che ha concluso l'operazione la
posizione contrattuale del contraente di mercato di questi;
    d) ciascun  contraente  di mercato non puo' pretendere dall'altro
contraente  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti dall'operazione
conclusa e non puo' opporre alla societa' di compensazione e garanzia
le eccezioni relative ai rapporti con il contraente medesimo.
  3. Le  cause  di  invalidita'  e  di  inefficacia  delle operazioni
concluse  e  le  connesse  azioni risarcitorie e restitutorie possono
essere fatte valere solo tra i contraenti di mercato.
  4. La  societa'  di  gestione del mercato comunica alla societa' di
compensazione  e  garanzia  l'annullamento delle operazioni concluse,
nei  casi  previsti  dal  regolamento  del mercato. A seguito di tale
comunicazione vengono meno gli effetti di cui al comma 2. E' salvo in
ogni caso quanto previsto dal comma 3.
  5. Nei  casi  in  cui  il  regolamento  del  mercato preveda che la
compensazione  e la garanzia delle operazioni possa essere effettuata
da  un  aderente  designato dal committente, diverso da quello che ha
concluso  l'operazione sul mercato, l'operazione si considera a tutti
gli effetti come originariamente conclusa, per conto del committente,
dall'aderente designato alla compensazione e garanzia.