Art. 8. Funzionamento dei sistemi ed effetti delle operazioni concluse 1. La societa' di gestione del mercato, contestualmente alla conclusione di un'operazione, comunica alla societa' di compensazione e garanzia i contraenti di mercato e gli altri dati identificativi dell'operazione. Per le operazioni concluse dall'aderente indiretto le stesse informazioni sono comunicate all'aderente generale di cui si avvale. Gli aderenti, contestualmente alla conclusione di un'operazione, comunicano alla societa' di compensazione e garanzia, direttamente o per il tramite della societa' di gestione del mercato, i dati identificativi del committente. 2. La societa' di compensazione e garanzia, riscontrati i dati relativi all'operazione, da' conferma dell'operazione agli aderenti interessati. A seguito della conferma: a) l'aderente generale assume nei confronti dell'aderente indiretto che lo ha designato la posizione contrattuale del contraente di mercato di questi; b) la societa' di compensazione e garanzia assume nei confronti dell'aderente generale la posizione contrattuale che questi ha assunto nei confronti dell'aderente indiretto che lo ha designato; c) la societa' di compensazione e garanzia assume nei confronti dell'aderente generale o individuale che ha concluso l'operazione la posizione contrattuale del contraente di mercato di questi; d) ciascun contraente di mercato non puo' pretendere dall'altro contraente l'adempimento degli obblighi derivanti dall'operazione conclusa e non puo' opporre alla societa' di compensazione e garanzia le eccezioni relative ai rapporti con il contraente medesimo. 3. Le cause di invalidita' e di inefficacia delle operazioni concluse e le connesse azioni risarcitorie e restitutorie possono essere fatte valere solo tra i contraenti di mercato. 4. La societa' di gestione del mercato comunica alla societa' di compensazione e garanzia l'annullamento delle operazioni concluse, nei casi previsti dal regolamento del mercato. A seguito di tale comunicazione vengono meno gli effetti di cui al comma 2. E' salvo in ogni caso quanto previsto dal comma 3. 5. Nei casi in cui il regolamento del mercato preveda che la compensazione e la garanzia delle operazioni possa essere effettuata da un aderente designato dal committente, diverso da quello che ha concluso l'operazione sul mercato, l'operazione si considera a tutti gli effetti come originariamente conclusa, per conto del committente, dall'aderente designato alla compensazione e garanzia.