Art. 9. Registrazione delle posizioni contrattuali 1. La societa' di compensazione e garanzia registra in conti distinti per ciascun aderente generale o individuale: a) le posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse dall'aderente per proprio conto (conto proprio aderente generale o individuale); b) le posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse dall'aderente per conto dei propri committenti (conto terzi aderente generale o individuale). 2. La societa' di compensazione e garanzia registra in conti distinti per ciascun aderente generale: a) le posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse, per proprio conto, da ciascun aderente indiretto che di esso si avvale (conto proprio aderente indiretto); b) le posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse, per conto dei propri committenti, da ciascun aderente indiretto che di esso si avvale (conto terzi aderente indiretto). 3. Sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 8, comma 1, le posizioni contrattuali registrate nei conti di cui ai precedenti comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), sono a loro volta registrate in sottoconti distinti per ciascun committente. 4. L'aderente generale evidenzia le posizioni contrattuali registrate nel conto terzi dell'aderente indiretto in sottoconti distinti da cui risultino le posizioni contrattuali dei singoli committenti.