Art. 9.
             Registrazione delle posizioni contrattuali
  1. La  societa'  di  compensazione  e  garanzia  registra  in conti
distinti per ciascun aderente generale o individuale:
    a) le  posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse
dall'aderente  per  proprio  conto (conto proprio aderente generale o
individuale);
    b) le  posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse
dall'aderente  per conto dei propri committenti (conto terzi aderente
generale o individuale).
  2. La  societa'  di  compensazione  e  garanzia  registra  in conti
distinti per ciascun aderente generale:
    a) le posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse,
per  proprio  conto,  da  ciascun  aderente  indiretto che di esso si
avvale (conto proprio aderente indiretto);
    b) le posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse,
per  conto  dei propri committenti, da ciascun aderente indiretto che
di esso si avvale (conto terzi aderente indiretto).
  3. Sulla  base  delle  comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 8,
comma  1,  le  posizioni  contrattuali registrate nei conti di cui ai
precedenti  comma  1,  lettera b), e comma 2, lettera b), sono a loro
volta registrate in sottoconti distinti per ciascun committente.
  4. L'aderente   generale   evidenzia   le   posizioni  contrattuali
registrate  nel  conto  terzi  dell'aderente  indiretto in sottoconti
distinti  da  cui  risultino  le  posizioni  contrattuali dei singoli
committenti.