Allegato A STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE Art. 15-bis. Nucleo di valutazione di Ateneo 1. E' istituito, ai sensi dell'art. 5, comma 22 della legge n. 537/1993 come modificato dalla legge n. 370/1999, il nucleo di valutazione di Ateneo. Esso ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa in relazione agli obiettivi fissati nei piani di sviluppo dell'Ateneo. Il nucleo di valutazione, per le finalita' didattiche e scientifiche, determina i parametri di riferimento del controllo sulla base delle indicazioni e dei criteri di valutazione approvati dal senato accademico, avvalendosi anche di dati e di risultati della sperimentazione dei modelli e dei criteri definiti, forniti dalla C.A.P. con il supporto dell'ufficio statistico di Ateneo. Per la verifica dell'azione amministrativa il nucleo di valutazione si avvale del supporto tecnico che dovra' essere messo a disposizione dal direttore amministrativo. 2. Il nucleo di valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, entro il 30 aprile, i risultati della sua attivita', per la parte di competenza, al rettore, al senato accademico, al consiglio d'amministrazione, nonche' ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 della legge n. 203/1991, con una relazione analitica in cui dovranno essere indicati, distintamente per la didattica, la ricerca e l'amministrazione, i criteri e i risultati della valutazione, nonche' eventuali osservazioni e proposte. Ai sensi dell'art. 5, comma 23 della legge n. 537/1993, tale relazione viene altresi' trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, al C.U.N. e alla conferenza permanente dei rettori, per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. 3. Il nucleo di valutazione e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri compreso il presidente, di cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. 4. I componenti del nucleo sono nominati dal rettore, raccogliendo pareri e indicazioni formulati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in ordine al numero dei componenti e alle competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'organo. Non possono fare parte del nucleo di valutazione, in analogia con quanto prescritto dall'art. 11, comma 10 dello statuto per i componenti della C.A.P., i membri di organismi centrali di Governo, nonche' i direttori dei centri di spesa e i presidenti dei consigli di corso di studio. 5. Il nucleo di valutazione puo' articolarsi in sezioni, anche sulla base di indicazioni che gli organi di Governo possono assumere, determinandone la composizione. 6. Il nucleo di valutazione puo' essere presieduto da un esperto esterno scelto dal rettore nell'ambito di una terna di esperti proposti dalla Conferenza dei rettori europei (C.R.E.). I membri del nucleo restano in carica per un triennio e possono essere confermati solo per un ulteriore triennio. In caso di interruzione anticipata del mandato, si procede alla nomina del componente da sostituire, il quale dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. 7. Il rettore, di concerto con il presidente del nucleo e, se nominati, i coordinatori di sezione, stabilisce all'inizio dell'anno accademico il calendario delle riunioni plenarie e delle eventuali riunioni di sezione. Per la validita' delle sedute si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali previste dalla legge e dall'art. 36 dello statuto. 8. Per lo svolgimento dei propri compiti il nucleo di valutazione ha accesso a tutta la documentazione esistente presso gli uffici dell'amministrazione centrale e delle strutture decentrate e puo' richiedere informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di spesa che sono tenuti a comunicarle con modalita' e tempi da indicare nella richiesta. Il nucleo di valutazione puo' richiedere al rettore la visione di tutti i documenti disponibili presso la C.A.P.