(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
            STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

                            Art. 15-bis.
                   Nucleo di valutazione di Ateneo

      1.  E' istituito, ai sensi dell'art. 5, comma 22 della legge n.
537/1993  come  modificato  dalla  legge  n.  370/1999,  il nucleo di
valutazione  di  Ateneo.  Esso  ha  il  compito  di verificare, anche
mediante  analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta
gestione  delle  risorse  pubbliche, la produttivita' della ricerca e
della   didattica,   nonche'  l'imparzialita'  e  il  buon  andamento
dell'azione  amministrativa  in  relazione agli obiettivi fissati nei
piani  di  sviluppo  dell'Ateneo.  Il  nucleo  di valutazione, per le
finalita'   didattiche  e  scientifiche,  determina  i  parametri  di
riferimento  del controllo sulla base delle indicazioni e dei criteri
di  valutazione approvati dal senato accademico, avvalendosi anche di
dati  e  di risultati della sperimentazione dei modelli e dei criteri
definiti,   forniti   dalla   C.A.P.  con  il  supporto  dell'ufficio
statistico  di  Ateneo. Per la verifica dell'azione amministrativa il
nucleo  di  valutazione  si  avvale  del  supporto tecnico che dovra'
essere messo a disposizione dal direttore amministrativo.
      2.  Il  nucleo  di  valutazione  di Ateneo riferisce ogni anno,
entro  il 30 aprile, i risultati della sua attivita', per la parte di
competenza,   al   rettore,   al   senato  accademico,  al  consiglio
d'amministrazione,  nonche'  ai  comitati  provinciali della pubblica
amministrazione,  di cui all'art. 17 della legge n. 203/1991, con una
relazione  analitica  in  cui dovranno essere indicati, distintamente
per  la  didattica,  la  ricerca  e  l'amministrazione, i criteri e i
risultati   della   valutazione,  nonche'  eventuali  osservazioni  e
proposte.  Ai  sensi  dell'art.  5, comma 23 della legge n. 537/1993,
tale relazione viene altresi' trasmessa al Ministero dell'universita'
e  della ricerca scientifica e tecnologica, al Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario, al C.U.N. e alla conferenza
permanente  dei  rettori,  per  la valutazione dei risultati relativi
all'efficienza  e  alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di
formazione,  e  per  la  verifica  dei  programmi  di  sviluppo  e di
riequilibrio   del   sistema   universitario,  anche  ai  fini  della
successiva assegnazione delle risorse.
      3.  Il nucleo di valutazione e' composto da un minimo di cinque
ad  un  massimo  di nove membri compreso il presidente, di cui almeno
tre  nominati  tra  studiosi  ed  esperti nel campo della valutazione
anche in ambito non accademico.
    4.   I   componenti   del   nucleo  sono  nominati  dal  rettore,
raccogliendo  pareri  e indicazioni formulati dal senato accademico e
dal consiglio di amministrazione in ordine al numero dei componenti e
alle   competenze   necessarie   per   l'assolvimento   dei   compiti
dell'organo.  Non  possono  fare  parte del nucleo di valutazione, in
analogia  con  quanto prescritto dall'art. 11, comma 10 dello statuto
per  i  componenti  della  C.A.P.,  i membri di organismi centrali di
Governo,  nonche'  i direttori dei centri di spesa e i presidenti dei
consigli di corso di studio.
      5.  Il nucleo di valutazione puo' articolarsi in sezioni, anche
sulla base di indicazioni che gli organi di Governo possono assumere,
determinandone la composizione.
      6.  Il  nucleo  di  valutazione  puo'  essere  presieduto da un
esperto  esterno  scelto  dal  rettore  nell'ambito  di  una terna di
esperti  proposti  dalla  Conferenza  dei rettori europei (C.R.E.). I
membri  del nucleo restano in carica per un triennio e possono essere
confermati  solo  per  un ulteriore triennio. In caso di interruzione
anticipata  del  mandato,  si  procede  alla nomina del componente da
sostituire, il quale dura in carica fino alla conclusione del mandato
interrotto.
      7.  Il  rettore, di concerto con il presidente del nucleo e, se
nominati,  i coordinatori di sezione, stabilisce all'inizio dell'anno
accademico  il  calendario  delle riunioni plenarie e delle eventuali
riunioni  di  sezione.  Per la validita' delle sedute si applicano le
norme  generali  sul  funzionamento  degli organi collegiali previste
dalla legge e dall'art. 36 dello statuto.
      8.   Per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti  il  nucleo  di
valutazione ha accesso a tutta la documentazione esistente presso gli
uffici  dell'amministrazione  centrale e delle strutture decentrate e
puo'  richiedere  informazioni  supplementari  a  tutti  gli uffici e
centri  di  spesa che sono tenuti a comunicarle con modalita' e tempi
da indicare nella richiesta. Il nucleo di valutazione puo' richiedere
al  rettore  la  visione  di  tutti i documenti disponibili presso la
C.A.P.