(all. 3 - art. 1)
                                                           Allegato C
                                                           ALLEGATO C

            STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

                              TITOLO I
                          PRINCIPI GENERALI

                    Art. 1. Principi costitutivi
1.   L'Universita'  degli  Studi  Roma  Tre  (di  seguito  denominata
Universita') e' una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la
promozione e produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura.
2. Sono funzioni primarie dell'Universita':
a)  l'istruzione  e la formazione intellettuale degli studenti che ad
essa si iscrivono.
b)  la predisposizione di adeguate strutture scientifiche ed edilizie
per la ricerca e per la didattica;
c)  la  organizzazione  di  servizi volti a promuovere lo studio e la
ricerca.
3.  L'Universita'  e'  inoltre  sede  di ogni specie di formazione di
livello   superiore,   ivi   compresi   la  formazione  permanente  e
ricorrente, l'aggiornamento culturale e professionale.
4.  Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Universita'
stabilisce  rapporti  con  enti locali, territoriali, con istituzioni
culturali   e   con   strutture   produttive   pubbliche  e  private.
L'Universita'   sviluppa   inoltre  rapporti  con  altre  istituzioni
d'ambito  comunitario  ed  internazionale,  operanti  nel campo della
didattica e della ricerca.
5.  Sono  membri  della  comunita'  universitaria  i  professori ed i
ricercatori   (di   seguito  indicati  come  docenti),  il  personale
amministrativo,   ausiliario,   bibliotecario,  tecnico  (di  seguito
indicato  come  personale  tecnico-amministrativo) e gli studenti. Ad
essi  spetta  la  gestione  dell'Universita'  sia  direttamente,  sia
attraverso  l'elezione  democratica di rappresentanti negli organi di
governo.
L'Universita' offre a tutti i suoi membri, in relazione ai rispettivi
ruoli, eguali opportunita'.
                   Art. 2. Autonomia universitaria
1.  L'Universita'  realizza  la  propria  autonomia attraverso propri
statuti  e  regolamenti.  Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle
competenze  e  dei  fini istituzionali degli organi e delle strutture
che  in  essa  sono costituiti, nonche' della normativa vigente sullo
stato giuridico del personale.
2.  L'autonomia  si  esprime  negli  ambiti  scientifico,  didattico,
organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale,
contabile.   Ogni   membro   della   comunita'  universitaria  assume
responsabilita'   verso  gli  altri,  secondo  le  proprie  funzioni,
contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni.
3.  L'Universita'  ha  piena capacita' di diritto pubblico e privato,
che   esercita  nel  rispetto  dei  propri  fini  istituzionali,  con
l'obbligo  di devolvere ai medesimi fidi eventuali profitti derivanti
dalle proprie attivita'.
            Art. 3. Liberta' di ricerca e di insegnamento
1. L'Universita' garantisce ai singoli docenti liberta' di ricerca ed
alle  strutture  scientifiche  autonomia  nella  organizzazione della
ricerca;  essa  assicura  a  tutti  i  suoi  membri il rispetto delle
competenze  scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il
proprio pensiero.
2. L'Universita' garantisce ai docenti uguali opportunita' di accesso
ai  finanziamenti  per la ricerca e all'utilizzazione delle strutture
scientifiche.
3.  L'Universita'  garantisce  ai  singoli  docenti  la  liberta'  di
insegnamento  e  alle  singole  strutture didattiche l'autonomia, nel
rispetto  delle  leggi  e  dei  regolamenti  che  ne disciplinano gli
ordinamenti.
4.  Nel  rispetto delle liberta' di ricerca e di insegnamento e delle
autonomie  garantite  nei  commi  precedenti, l'Universita' procede a
verifiche  periodiche  delle attivita' svolte in tali ambiti, nonche'
della  loro  congruita'  con  le finalita' generali della istituzione
universitaria e con quelle specifiche poste in sede di programmazione
di  Ateneo.  Le  modalita'  di attuazione di queste verifiche saranno
definite in sede di regolamento.
                     Art. 4. Diritto allo studio
1.  Al  fine  di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo
della loro formazione, l'Universita' organizza la propria attivita' e
coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze.
2.  L'Universita'  promuove  la realizzazione del diritto allo studio
sia   attraverso   il  tutorato  e  l'orientamento,  volti  non  solo
all'informazione    degli    studenti    ma    anche    al   sostegno
nell'organizzazione  della  carriera didattica, sia attraverso scambi
culturali  anche  in  ambito  internazionale,  in  collaborazione con
analoghe   istituzioni   di   altri   paesi   e   con  organizzazioni
internazionali.
3. L'Universita' favorisce le attivita' autogestite nei settori della
cultura dello sport e del tempo libero.
4. Agli studenti e' riconosciuta la partecipazione all'organizzazione
della didattica, tramite rappresentanze dirette.
                  Art. 5. Sviluppo e programmazione
1.  L'Universita' adotta criteri organizzativi idonei a consentire il
conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo piu' efficiente ed
efficace.
2.  L'Universita'  adotta il metodo della programmazione il cui scopo
e'  coordinare  l'impiego  delle  risorse in vista del raggiungimento
degli obiettivi che l'Ateneo ha posto per la propria attivita'.
3. L'Universita' programma il suo sviluppo recependo e coordinando le
informazioni  e  le  esigenze  provenienti  sia  dai  propri organi e
strutture    didattiche,    scientifiche    e   amministrative,   sia
dall'esterno.   La   programmazione   stabilisce   gli  obiettivi  da
conseguire  valutando  l'evoluzione  nella  societa' della domanda di
istruzione  superiore  e  l'emergenza  di  nuovi  campi  di interesse
culturale e scientifico.
                Art. 6 Organizzazione amministrativa
1.  L'Universita'  organizza  la  propria amministrazione attuando il
principio  della  distinzione  tra indirizzo e controllo da un lato e
gestione dall'altro ed in modo che venga osservato il principio della
responsabilita'  individuale  nella  attuazione  delle decisioni, nei
controllo  della regolarita' degli atti, nella verifica dei risultati
realizzati.
2.  Gli organi di governo concorrono a definire, ciascuno nel proprio
ambito  di  competenza,  gli obiettivi da perseguire e i programmi da
attuare  e  verificano  la  rispondenza  dei risultati della gestione
amministrativa  alle direttive generali impartite. Ai dirigenti ed ai
titolari  di  funzioni  dirigenziali  spetta la gestione finanziaria,
tecnica e amministrava.
3. Al personale tecnico-amministrativo e' garantito il rispetto delle
competenze   e   la   valorizzazione   delle   capacita'  e  qualita'
professionali, anche mediante forme di incentivazione.
                Art. 7. Responsabilita' e Pubblicita'
1.   La  partecipazione  agli  organi  collegiali  e'  per  tutti  un
diritto-dovere.  I  responsabili  eletti  o  nominati degli organi di
governo  e  delle strutture scientifiche, didattiche, amministrative,
bibliotecarie e dei servizi hanno l'impegno prioritario di curarne il
corretto funzionamento assicurandone l'efficienza.
2.  L'Universita'  assicura  a  tutti i suoi membri le condizioni per
esprimere  liberamente li proprio giudizio, favorendo la circolazione
delle  informazioni  al suo interino (con esclusione di quelle aventi
riferimenti personali) e la diffusione dei dati relativi alle proprie
attivita' istituzionali.
3.  Con  apposito  regolamento  sono  disciplinate  le  funzioni  del
responsabile  dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai relativi
documenti, in conformita' ai principi della legislazione vigente.
4.  Gli  atti  delle assemblee, dei consigli e degli organi di Ateneo
sono  pubblici  e liberamente consultabili. L'Universita' assicura la
pronta  pubblicazione delle delibere degli organi accademici centrali
e decentrati e da' tempestiva notizia sulla conduzione dei servizi.
5.  l'Universita'  provvede  periodicamente  alla pubblicazione della
bibliografia   generale   di   Ateneo,  che  comprende  i  contributi
scientifici  prodotti  dal personale dell'Universita' e l'indicazione
dei progetti di ricerca in corso.
               Art. 8. Finanziamento dell'Universita'
1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' consistono in:
a) trasferimenti dallo Stato;
b) finanziamenti da enti pubblici e privati:
c) tasse e contributi degli studenti;
d) lasciti e donazioni;
e) contratti e convenzioni;
f)  proventi  da  servizi  di  consulenza,  aggiornamento, formazione
specialistica;
e) da iniziative e servizi culturali offerti al pubblico;
g) redditi patrimoniali.
                              TITOLO II
                  ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'
                 Art. 9. Organi centrali di governo
1.  Sono  organi centrali di governo dell'Universita': il Rettore, il
Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.
                          Art. 10. Rettore
1.  Il  Rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge ed
e' il garante della sua autonomia.
2. In particolare, compete al Rettore:
a)  convocare  e  presiedere  il  Senato Accademico e il Consiglio di
Amministrazione,    vigilare    sull'esecuzione    delle   rispettive
deliberazioni  da  parte  degli  organi  e  delle  strutture preposte
dell'Universita';
b) emanare gli statuti e i regolamenti;
c)  esercitare  la  vigilanza su tutte le strutture dell'Universita',
impartendo  direttive  per  la  corretta  applicazione delle norme di
legge,   dello  Statuto  e  dei  regolamenti  autonomi,  nonche'  per
l'efficiente funzionamento delle strutture medesime;
d)  esercitare  l'autorita' disciplinare nei confronti del personale,
nell'ambito  delle  competenze  previste  dalla  legge;  e) garantire
l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
f)  favorire  la  piena  attuazione  del  diritto  allo  studio degli
studenti nell'Ateneo:
g)   presentare   al   Ministro   dell'Universita'  e  della  Ricerca
Scientifica  e Tecnologica le relazioni sull'attivita' didattica e di
ricerca previste dalle leggi;
h)  presentare  all'inizio  di  ogni  anno  accademico  una relazione
pubblica sullo stato dell'Universita';
i)  assumere,  in caso di motivata indifferibile urgenza, i necessari
provvedimenti  amministrativi  nell'ambito delle deleghe previste dal
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e richiederne la
ratifica nella seduta dell'organo immediatamente successiva;
l)  nominare  il  Direttore  Amministrativo,  sentito il Consiglio di
Amministrazione;
m) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;
n)  esercitare  tutte  le  altre attribuzioni che gli siano demandate
dalle  leggi  sull'ordinamento  universitario,  dallo  statuto  e dai
regolamenti di Ateneo.
3. Il Rettore designa il Prorettore vicario fra i professori di ruolo
di prima fascia a tempo pieno.
Il  Prorettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in
caso di cessazione, assenza, impedimento o per delega.
4.  Il  Rettore puo' delegare proprie funzioni ad altri professori di
ruolo.  Le  deleghe  sono  conferite  con  decreto rettorato e devono
essere   comunicate   al   Senato   Accademico,   al   Consiglio   di
Amministrazione, ai Dipartimenti e agli uffici competenti.
5.  Il  Rettore  e' eletto fra i professori di ruolo e fuori ruolo di
prima  fascia  a tempo pieno, fra coloro che presentino ufficialmente
la propria candidatura e indichino chi intendono nominare Prorettore.
Il Rettore dura in carica tre anni.
L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai ricercatori;
c)  ai  rappresentanti  del personale tecnico-amministrativo presenti
negli  organi  centrali di governo dell'Universita' e nei Consigli di
facolta';
d)  ai rappresentanti degli studenti negli organi centrali di governo
dell'Universita' e nei Consigli di facolta'.
6.  La  convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o,
in  caso di sua assenza o impedimento, dal professore che lo segue in
ordine  di  anzianita'  di  ruolo, almeno quaranta giorni prima della
data  stabilita  per  la  votazione,  Nella  stessa  convocazione  e'
indicata  la  data  per  la  eventuale  presentazione  pubblica delle
candidature.
Il  decano provvede alla costituzione di un seggio elettorale a norma
di regolamento.
La  votazione  deve  svolgersi  in  epoca  compresa  tra  non piu' di
centosessanta  giorni  e  non  meno  di centoventi giorni prima della
scadenza del Rettore in carica.
Nel   caso   di  anticipata  cessazione  la  convocazione  del  corpo
elettorale  deve  avere  luogo  entro  trenta  giorni  dalla  data di
cessazione.
7.  Il  Rettore  e'  eletto, nelle prime tre votazioni, a maggioranza
assoluta  dei  votanti. In caso di mancata elezione si procede con il
metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione
hanno riportato il maggior numero di voti.
Nel  ballottaggio  risulta eletto il candidato che riporta il maggior
numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano in ruolo.
8.  Il  candidato  che  abbia  ottenuto  la prescritta maggioranza e'
proclamato  eletto  dal decano ed e' nominato Rettore con decreto del
Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
9.  Al Rettore puo' essere assegnata una indennita' di funzione nella
misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
                     Art. 11. Senato Accademico
1.  Il  Senato  Accademico esercita tutte le competenze relative alla
programmazione,  al  coordinamento  e  alla  verifica delle attivita'
didattiche  e di ricerca nell'ambito dell'Universita', fatte salve le
attribuzioni   spettanti   alle   singole   strutture   didattiche  e
scientifiche.  In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del
Senato:
a)  L'approvazione  dei  piani  pluriennali  ed  annuali di sviluppo,
tenendo  conto  delle  proposte avanzate dalle strutture didattiche e
scientifiche e sentito il Consiglio di Amministrazione;
b)  le  modifiche  al presente statuto, secondo le procedute previste
dall'Art. 38;
c)la  costituzione  e la soppressione dei dipartimenti, dei centri di
ricerca  e  di servizi, nonche' dei centri interuniversitari, sentito
il Consiglio di Amministrazione;
d)  l'attivazione di nuove facolta', corsi di laurea, diplomi, scuole
di  specializzazione  e  corsi  di  perfezionamento su proposta delle
strutture  didattiche e scientifiche, sentiti i docenti interessati e
il Consiglio di Amministrazione;
e)  l'approvazione  del  Regolamento  Didattico di Ateneo, sentite le
strutture didattiche;
f) l'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo e il regolamento
tipo  delle  strutture didattiche e scientifiche sentito il Consiglio
di Amministrazione;
g)  l'assegnazione  dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai
settori  scientifico-disciplinari  sulla base delle indicazioni delle
strutture  didattiche  e scientifiche e nel rispetto delle previsioni
contenute nei piani di sviluppo;
h)  le  proposte  al Consiglio di Amministrazione di ripartizione dei
fondi  per la didattica e la ricerca, tenendo conto delle indicazioni
delle  strutture  didattiche e scientifiche e della relazione annuale
sulla  produttivita'  della  didattica  e della ricerca redatta dalla
Commissione  di  Ateneo per la Programmazione della didattica e della
ricerca di cui al comma 10;
i)  le  decisioni,  per  quanto  di  sua  competenza,  in merito alle
richieste    avanzate    dagli   studenti   attraverso   le   proprie
rappresentanze.
2. Spetta inoltre al Senato Accademico:
a)  esprimere parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita';
b)  esprimere  parere sul bilancio pluriennale e sul bilancio annuale
di previsione;
c)  avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione circa i criteri
per   l'assegnazione  di  personale  tecnico  e  amministrativo  alle
strutture didattiche e scientifiche;
d)  promuovere  specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato
rapporto  tra risorse disponibili e domande di iscrizione, sentito il
parere delle strutture didattiche;
e)  dare il parere sulle relazioni ufficiali sull'attivita' didattica
e  scientifica dell'Universita', che il Rettore presenta al Ministero
dell'Universita' della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
f)  approvare i criteri per la valutazione dell'attivita' didattica e
di ricerca, su proposta della Commissione per la Programmazione della
didattica e della ricerca di cui ai comma 10;
g)  determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed
internazionali di cooperazione e scambio;
3.  Il  Senato  Accademico  e' costituito con decreto regionale ed e'
composto da:
a) il Rettore:
b) il Prorettore vicario con voto sostitutivo;
c) un rappresentante per ogni facolta', individuato nella persona del
Preside;
d)  una  rappresentanza per ogni grande area scientifica-disciplinare
dell'Universita';
e)   una   rappresentanza   del   personale   delle  aree  funzionali
(amministrativa,   bibliotecaria   e  tecnico-ausiliaria),  con  voto
deliberativo  ristretto  ai punti b), c) - limitatamente ai centri di
servizio  - ed f) del comma 1, ed ai punti a), b), c), e g) del comma
2;
f) una rappresentanza degli studenti, con voto deliberativo ristretto
alle  questioni  concernenti  la  programmazione,  l'approvazione dei
piani di sviluppo, il coordinamento e la verifica, limitatamente alla
attivita' didattica.
La   presenza   di   membri  del  Senato  Accademico  privi  di  voto
deliberativo non concorre alla formazione del numero legale.
4.  Il  Direttore  Amministrativo  partecipa  alle  sedute del Senato
Accademico  con  voto  consultivo,  e  ne  esercita  le  funzioni  di
segretario.
5.  L'istituzione  delle facolta' e' disciplinata dall'Art. 16, comma
2.    Il    numero   delle   grandi   aree   scientifico-disciplinari
dell'Universita'  e'  fissato  in quattro. L'elenco delle grandi aree
scientifico-disciplinari  e'  riportato  nella  tabella A allegata al
presente  statuto.  In  tale  tabella,  le grandi aree stesse vengono
individuate  mediante  l'attribuzione  a  ciascuna di esse di settori
scientifco-disciplinari,  in modo che ogni settore risulti attribuito
ad  una sola grande area. I docenti dell'Universita' afferiscono alla
grande     area    alla    quale    e'    attribuito    il    settore
scientifico-disciplinare  di  inquadramento. Le modalita' di modifica
della  tabella  A,  nonche'  le  norme per la aderenza dei docenti ad
un'area   non   prevista  dal  presente  statuto,  sono  oggetto  del
Regolamento Generale di Ateneo.
6. La rappresentanza di ogni grande area scientifico-disciplinare nel
Senato Accademico e' formata da:
a) due Direttori di dipartimento;
b)  tre  docenti,  non  appartenenti tutti alla stessa qualifica. Nel
caso  in  cui  il  numero  dei  docenti  afferenti ad una grande area
scientifico-disciplinare  superi  i  tre ottavi del numero totale dei
docenti  dell'Universita',  la  rappresentanza  dell'area  stessa  e'
modificata,  rispetto  a  quanto  previsto  dal primo capoverso, come
segue:
a) tre Direttori di Dipartimento;
b)  cinque  docenti, non appartenenti tutti alla stessa qualifica. La
rappresentanza  di  ciascuna  area  viene eletta da un collegio unico
costituito da tutti i docenti afferenti all'area stessa. L'elettorato
passivo   spetta   ai  docenti  afferenti  all'area.  Il  regolamento
elettorale  deve  prevedere che ciascun elettore possa esprimere, per
l'elettorato passivo di cui ai punti a) e b), un numero di preferenze
in  accordo con quanto stabilito dall'Art. 34 comma 2. Il regolamento
deve  inoltre  definire  che la rappresentanza di cui al punto a) non
possa,  di  norma,  essere  individuata  nel  Direttore  dello stesso
dipartimento per due mandati consecutivi.
7.   La   rappresentanza   del   personale   delle   aree  funzionali
(amministrativa,  bibliotecaria  e  tecnico-ausiliaria) e' formata da
tre   appartenenti  al  personale  stesso,  uno  per  ciascuna  area.
L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale suddetto.
8. La rappresentanza degli studenti e formata da cinque studenti.
9. Il Senato Accademico e' rinnovato ogni tre anni.
10.  Per  lo svolgimento dei propri compiti il Senato Accademico puo'
costituire  commissioni.  Viene comunque costituita la Commissione di
Ateneo  per  la Programmazione della didattica e della ricerca (CAP).
La  CAP  ha  compiti di raccolta ed elaborazione delle informazioni e
dei  dati  utili  al  Senato  Accademico  per  orientare le attivita'
didattiche  e  di  ricerca  dell'Universita' con riferimento anche ai
flussi demografici, alla domanda di formazione superiore presente sul
territorio  e  ai  profili  professionali  richiesti  dal mercato del
lavoro.  La CAP ha altresi' compiti di elaborazione e sperimentazione
di  modelli  e  criteri  di  valutazione ai fini dell'attivazione del
Nucleo  d'Ateneo  di  Valutazione della didattica e della ricerca. La
CAP   puo'  avvalersi  di  consulenti  esterni  esperti  nei  settori
considerati.   La   CAP   svolge  la  propria  attivita'  istruttoria
raccordandosi  anche  con  analoghe  strutture  periferiche. I membri
della  CAP  sono  nominati  dal  Rettore,  su designazione del Senato
Accademico,  in  modo  da  assicurare  le  competenze  necessarie per
l'assolvimento  dei compiti della CAP. In sede di regolamento saranno
precisate  le  modalita'  di  formazione della CAP alla quale saranno
comunque  estranei  i membri di organi centrali di governo, nonche' i
Direttori  dei  Centri di Spesa ed i Presidenti dei Consigli di corso
di  studio. Verranno inoltre stabiliti dal regolamento i supporti e i
servizi a disposizione della CAP.
                Art. 12. Consiglio di Amministrazione
1.  Il  Consiglio di Amministrazione cura la gestione amministrativa,
finanziaria,  economica  e  patrimoniale dell'Universita', nonche' la
gestione  del  personale  tecnico  e  amministrativo,  fatte salve le
competenze  spettanti  alla  Direzione  Amministrativa,  ai centri di
gestione  autonoma  individuati  in  base  al  presente  statuto e ai
regolamenti   di   Ateneo.   In  particolare,  sono  sottoposti  alle
deliberazioni  del  Consiglio:  a)  l'approvazione del Regolamento di
Ateneo  per  l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito
il  Senato  Accademico;  b) l'approvazione del bilancio pluriennale e
del  bilancio  annuale  di  previsione, sentito il Senato Accademico,
nonche'  l'approvazione  delle relative variazioni; c) l'approvazione
del  conto consuntivo e del rendiconto finanziario; d) l'assegnazione
delle  risorse  finanziarie  al  centri  di  spesa, tenendo conto dei
risultati  delle  analisi  dei  costi  e dei rendimenti dei centri di
spesa  ai  sensi  del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza   e   la  contabilita'  nonche'  delle  proposte  del  Senato
Accademico  per  la  ripartizione delle risorse per la didattica e la
ricerca;   e)   l'approvazione  del  piano  edilizio  di  Ateneo,  in
conformita'   ai   criteri   formulati   dai  piani  di  sviluppo,  e
l'approvazione  dei  relativi  interventi  attuativi;  f) gli atti di
esercizio  delle altre attribuzioni spettanti al Consiglio in base al
Regolamento   di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.
2. Il Consiglio di Amministrazione e composto:
a) dal Rettore;
b) dal Prorettore vicario, con voto consultivo e deliberativo solo in
assenza del Rettore;
c)  da  dodici  rappresentanti  dei  docenti cosi' ripartiti: quattro
professori  di  prima  fascia, quattro professori di seconda fascia e
quattro  ricercatori, eletti da un collegio unico composto da tutti i
docenti dell'Universita';
d) da quattro rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
e)  da  quattro  a sei rappresentanti degli studenti, a seconda della
percentuale dei votanti;
f)  dal Direttore Amministrativo, con voto consultivo che esercita le
funzioni di segretario.
3.  Il  Consiglio  di  Amministrazione e' rinnovato ogni tre anni. Le
elezioni  della componente studentesca si svolgono nel mese di marzo.
Per l'elezione della rappresentanza dei docenti ogni elettore esprime
una sola preferenza. Le norme ulteriori sono definite dal regolamento
elettorale.
4.  Su  proposta  del  Rettore e sentito il Senato Accademico possono
partecipare,  a  titolo consultivo, al Consiglio di Amministrazione e
per  tutta  la  durata del suo mandato personalita' rappresentanti di
enti  e  organismi  pubblici  e  privati di particolare interesse per
l'Ateneo.
5.  Il  Consiglio  e'  convocato  dal  Rettore  almeno ogni due mesi,
nonche' tutte le volte nelle quali il Rettore lo ritenga opportuno 11
Consiglio  deve  essere comunque convocato quando ne faccia richiesta
un quinto dei suoi componenti.
            Art. 13. Direttore Amministrativo e Dirigenza
1.  Il  Direttore  Amministrativo e' nominato dal Rettore, sentito il
Consiglio di Amministrazione.
L'incarico  di Direttore b attribuito a un dirigente dell'Universita'
ovvero,  previo  specifico  avviso pubblico, ad un dirigente di altra
sede  universitaria  o  di  altra  amministrazione  statale che abbia
titolo.  L'incarico  ha  durata triennale e puo' essere rinnovato. Il
Direttore   e'   a   capo   degli   uffici  e  dei  servizi  centrali
dell'Universita'    ed    esercita    la    gestione   amministrativa
dell'Universita',  fatte  salve le competenze attribuite ai centri di
spesa  e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e degli
indirizzi    deliberati    dagli    organi    centrali   di   governo
dell'Universita'.  A  tale scopo il Direttore dispone dei mezzi e del
personale  dell'amministrazione  centrale dell'Universita' e risponde
dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle
risorse  e  di  efficacia  nella gestione in relazione agli obiettivi
prefissati.
2.  Al  Direttore  Amministrativo puo' essere assegnato un emolumento
aggiuntivo nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
3.  I  Dirigenti  collaborano  con  il  Direttore  Amministrativo con
compiti  di  integrazione  funzionale  per  le  strutture operanti su
ambiti   connessi.   Il   conferimento  dell'incarico  ai  Dirigenti,
nell'ambito   delle   strutture   dell'amministrazione  centrale,  e'
disposto   con   Decreto   Rettorale   su   proposta   del  Direttore
Amministrativo  tra  i  Dirigenti in servizio nell'Ateneo, sentito il
Consiglio   di  Amministrazione.  Ai  Dirigenti  spetta  la  gestione
finanziaria,  tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti
gli  atti  che  impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante
autonomi  poteri  di  spesa,  di organizzazione delle risorse umane e
strumentali  e  di  controllo,  secondo  quanto  previsto dalle norme
vigenti. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere revocato.
I  Dirigenti,  nell'ambito  delle strutture a cui sono preposti, sono
responsabili  dei  risultati  conseguiti  in  termini  di  efficienza
nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione
agli obiettivi prefissati.
4.  La  nomina  di Direttore Amministrativo e l'incarico di Dirigente
possono   essere  revocati  con  atto  motivato  del  Rettore  previa
contestazione    all'interessato    e   sentito   il   Consiglio   di
Amministrazione.
                   Art. 14. Collegio dei Direttori
1.  I Direttori dei dipartimenti si riuniscono in Collegio allo scopo
di:
a)  coordinare  i rapporti dei dipartimenti tra loro e con gli organi
dell'amministrazione centrale;
b) armonizzare i programmi di sviluppo dei dipartimenti e ottimizzare
l'utilizzo delle risorse.
                  Art. 15. Consiglio degli Studenti
1.  Il  Consiglio  degli  Studenti  e' organo autonomo degli studenti
dell'Universita';  ha  compiti  di  promozione  della  partecipazione
studentesca  e  di  coordinamento delle rappresentanze degli studenti
negli  organi  centrali  di  governo  e  negli organi delle strutture
didattiche, di ricerca e di servizio dell'Universita'.
2.  Il  Consiglio  degli  Studenti  promuove  e  gestisce  i rapporti
nazionali  ed  internazionali  con  le rappresentanze studentesche di
altri Atenei.
3.  Il  Consiglio  degli Studenti e' fondato dagli studenti eletti in
Senato  Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di
facolta',  da due rappresentanti degli studenti iscritti ai dottorati
di  ricerca  e da un rappresentante per ciascuna delle rappresentanze
degli organi periferici di ricerca e di didattica piu' dieci studenti
eletti dal corpo studentesco nel suo complesso. La rappresentanza dei
dottorandi  resta  in  carica  due  anni. Il Consiglio degli Studenti
elegge nel proprio seno un Presidente.
4. Il Consiglio degli Studenti si da' un proprio regolamento in linea
con gli altri regolamenti di Ateneo.
            Art. 15 bis. Nucleo di Valutazione di Ateneo
1. E' istituito, ai sensi dell'art, 5, co. 22 della Legge 537/93 come
modificato  dalla  Legge  370/99, il Nucleo di Valutazione di Ateneo.
Esso  ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative
dei  costi  e  dei  rendimenti,  la  corretta  gestione delle risorse
pubbliche,  la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche'
l'imparzialita'  e  il  buon  andamento dell'azione amministrativa in
relazione  agli  obiettivi fissati nei piani di sviluppo dell'Ateneo.
Il  Nucleo di Valutazione per le finalita' didattiche e scientifiche,
determina  i  parametri di riferimento del controllo sulla base delle
indicazioni   e  dei  criteri  di  valutazione  approvati  dal  S.A.,
avvalendosi  anche  di  dati e di risultati della sperimentazione dei
modelli  e  dei  criteri  definiti, forniti dalla CAP con il supporto
dell'Ufficio  Statistico  di  Ateneo.  Per  la  verifica  dell'azione
amministrativa  il  Nucleo  di  Valutazione  si  avvale  del supporto
tecnico   che  dovra'  essere  messo  a  disposizione  dal  Direttore
Amministrativo.
2.  Il  Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, entro il
30  aprile,  i  risultati  della  sua  attivita',  per  la  parte  di
competenza,   al   Rettore,   al   Senato  Accademico,  al  Consiglio
d'Amministrazione,  nonche'  ai  Comitati  Provinciali della Pubblica
Amministrazione,  di  cui  all'art. 17 della Legge n. 203/91, con una
relazione  analitica  in  cui dovranno essere indicati, distintamente
per  la  didattica,  la  ricerca  e  l'amministrazione, i criteri e i
risultati   della   valutazione,  nonche'  eventuali  osservazioni  e
proposte.  Ai  sensi  dell'art. 5, co. 23 della Legge n. 537/93, tale
relazione  viene  altresi'  trasmessa al MURST, al Comitato Nazionale
per   la  Valutazione  del  Sistema  Universitario,  al  CUN  e  alla
Conferenza  Permanente  dei Rettori, per la valutazione dei risultati
relativi  all'efficienza  e  alla  produttivita'  delle  attivita' di
ricerca  e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo
e  di  riequilibrio  del  sistema  universitario, anche ai fini della
successiva assegnazione delle risorse.
3.  Il Nucleo di Valutazione e' composto da un minimo di cinque ad un
massimo  di  nove  membri  compreso  il Presidente, di cui almeno tre
nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in
ambito non accademico.
4.  I  componenti  del Nucleo sono nominati dal Rettore, raccogliendo
pareri  e indicazioni formulati dal Senato Accademico e dal Consiglio
di  Amministrazione  in  ordine  al  numero  dei  componenti  e  alle
competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'organo. Non
possono  fare parte del Nucleo di Valutazione, in analogia con quanto
prescritto  dall'art. 11, co. 10 dello Statuto per i componenti della
C.A.P.,  i  membri  di  organismi  centrali  di  governo,  nonche'  i
Direttori dei Centri di Spesa e i Presidenti dei Consigli di Corso di
Studio.
5. Il Nucleo di valutazione puo' articolarsi in sezioni - anche sulla
base  di  indicazioni  che  gli  Organi di Governo possono assumere -
determinandone la composizione.
6.  Il  Nucleo  di  Valutazione  puo' essere presieduto da un esperto
esterno  scelto  dal  Rettore  nell'ambito  di  una  terna di esperti
proposti  dalla Conferenza dei Rettori Europei (C.R.E.). I membri del
Nucleo  restano in carica per un triennio e possono essere confermati
solo  per  un  ulteriore triennio. In Caso di interruzione anticipata
del  mandato, si procede alla nomina del componente da sostituire, il
quale dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
7.  Il  Rettore,  di  concerto  con  il  Presidente del Nucleo e - se
nominati - i Coordinatori di sezione, stabilisce all'inizio dell'anno
accademico  il  calendario  delle riunioni plenarie e delle eventuali
riunioni  di  sezione  Per  la validita' delle sedute si applicano le
norme  generali  sul  funzionamento  degli organi collegiali previste
dalla legge e dall'art. 36 dello Statuto.
8.  Per lo svolgimento dei propri compiti il Nucleo di Valutazione ha
accesso  a  tutta  la  documentazione  esistente  presso  gli  uffici
dell'Amministrazione  centrale  e  delle  strutture decentrate e puo'
richiedere  informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di
spesa che sono tenuti a comunicarle con modalita' e tempi da indicare
nella  richiesta. Il Nucleo di Valutazione puo' richiedere al Rettore
la visione di tutti i documenti disponibili presso la C.A.P..
                             TITOLO III
  STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITA'
                 Art. 16. Strutture dell'Universita'
1.  L'Universita' si articola in strutture didattiche, scientifiche e
di servizio.
2.  Le  facolta' sono le strutture di appartenenza e di coordinamento
didattico  dei professori e dei ricercatori. In esse operano corsi di
laurea,  corsi  di  diploma  anche  interfacolta'  ed  altri corsi di
studio.  L'elenco delle facolta' istituite e' riportato nella tabella
B  allegata  al  presente  statuto.  Ogni  variazione  di tale elenco
implica una modifica dello statuto.
3. L'attivita' didattica dell'Universita' si esplica anche attraverso
l'istituzione di:
a) corsi di dottorato di ricerca;
b) scuole di specializzazione;
c) corsi di perfezionamento di aggiornamento e orientamento;
d)  ogni  altra scuola, corso o iniziativa didattica consentita dalle
norme vigenti.
4.  Le attivita' scientifiche, di ricerca e di supporto all'attivita'
didattica  sono  organizzate  e  gestite  dai  dipartimenti istituiti
presso  l'Universita',  fatte  salve  le  competenze  delle strutture
dotate di autonomia previste dallo statuto. L'elenco dei dipartimenti
istituiti  e' riportato nella tabella C allegata al presente statuto.
Le  variazioni  di  tale  elenco  non  implicano  una  modifica dello
statuto.
5. Per affinita' di ricerca di rilevante impegno finanziario relative
a progetti almeno quinquennali e che coinvolgano le attivita' di piu'
dipartimenti,   il   Senato   Accademico,  sentito  il  Consiglio  di
Amministrazione,   puo'   deliberare   la   costituzione   di  centri
interdipartimentali di ricerca.
6.  Per  organizzare  e  gestire attivita' di servizio afferenti alla
didattica,  alla  ricerca  e all'amministrazione dell'Universita', il
Senato  Accademico,  sentito  il  Consiglio  di Amministrazione, puo'
deliberare la costituzione di centri di servizio di Ateneo.
                          Art. 17. Facolta'
1.    Ogni    facolta'    comprende   una   pluralita'   di   settori
scientifico-disciplinari   che   ritiene   utili  alla  realizzazione
ottimale dei propri corsi di studio.
2. Sono organi della facolta':
a) il Preside;
b) il Consiglio di facolta'.
3.  Le  facolta'  devono  provvedere a istituire organismi interni di
consultazione  tra  i  quali  la Commissione di Programmazione di cui
l'Art. 21.
                          Art. 18. Preside
1.  Il  Preside  rappresenta la facolta' anche nel Senato Accademico.
Spetta in particolare al Preside:
a) convocare e presiedere il Consiglio di facolta';
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di facolta';
c)  vigilare  sul regolare svolgimento delle attivita' didattiche che
fanno capo alla facolta';
d)  esercitare  tutte  le  altre  attribuzioni che gli sono conferite
dalle  leggi  sull'ordinamento  universitario,  dallo  statuto  e dai
regolamenti di Ateneo.
2.  Il  Preside  viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno
appartenenti  alla  facolta', ed e' nominato con decreto del Rettore.
Il  Preside e' eletto dal Consiglio di facolta' a scrutinio segreto e
a  maggioranza  assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre
votazioni.  Ove non si raggiunga il quorum richiesto, a partire dalla
quarta votazione l'elezione avviene a maggioranza semplice e, qualora
ci  siano  piu' candidati, si procede mediante ballottaggio tra i due
candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero
di  voti.  Se  i  due  candidati nel ballottaggio ottengono lo stesso
numero  di voti, viene eletto il candidato con maggiore anzianita'; a
parita'  di  anzianita'  di ruolo e' eletto il candidato con maggiore
anzianita'  anagrafica. Le modalita' dello svolgimento delle elezioni
del Preside sono disciplinate nel regolamento di facolta'.
Il Preside dura in carica tre anni.
3.  Al Preside puo' essere assegnata una indennita' di funzione nella
misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
                   Art. 19. Consiglio di facolta'
1.  Il  Consiglio  di  facolta' e' composto dai professori di ruolo e
fuori  ruolo,  dai  ricercatori,  da una rappresentanza del personale
tecnico-amministrativo  da  2  a 5 membri secondo criteri da definire
nel  Regolamento  Generale  d'Ateneo,  da  una  rappresentanza  degli
studenti pari a: nove studenti per le facolta' con piu' di cinquemila
iscritti, sette studenti per le facolta' con iscritti tra i duemila e
i  cinquemila,  cinque  studenti  per  le  facolta'  fino  a  duemila
iscritti.
2. Spetta al Consiglio di facolta':
a) eleggere il Preside;
b) approvare il regolamento di facolta';
c)  proporre  al  Senato  Accademico  l'attivazione  delle  strutture
didattiche di cui all'Art. 16 comma 3 punti b) c) d), sentiti i corsi
di studio e le aree disciplinari interessate;
d) deliberare sulle richieste dei docenti di afferire ad un Consiglio
di  corso  di  studio, definendo all'inizio di ogni anno accademico e
sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  regolamento  di  facolta' la
composizione  dei  Consigli  di corso di studio in cui si articola la
facolta' stessa;
e)  coordinare  e  indirizzare  le attivita' didattiche, in base alle
proposte  dei  Consigli  di  corso  di  studio e sentiti i pareri dei
dipartimenti, nell'ambito delle rispettive competenze;
f)  formulare  ed  approvare per sottoporle al Senato Accademico alle
scadenze  previste  le richieste per il riassetto e lo sviluppo della
facolta'  in corsi di studio, altre strutture didattiche ed organico,
nonche'   le   richieste   di  risorse  finanziarie  e  di  personale
tecnico-amministrativo  necessarie  al  funzionamento  dei  corsi  di
studio.   Tali  richieste  vengono  definite  seguendo  il  piano  di
programmazione  e sviluppo istruito preliminarmente dalla commissione
di  cui  all'Art.  21 sulla base delle proposte dei corsi di studio e
operando  un coordinamento con i paralleli programmi dei dipartimenti
interessati.   Esse   debbono   contenere  le  motivazioni  didattico
scientifiche, i criteri di scelta e le priorita', e dovranno indicare
le  ragioni  per  cui le richieste di Consigli di corso di studio non
sono state approvate;
g)  deliberare  la destinazione e le modalita' di copertura dei posti
di  professore di ruolo e di ricercatore, anche in base alle proposte
dei Consigli di corso di studio e dei dipartimenti interessati;
h)   deliberare,  sentite  le  proposte  pervenute  dai  dipartimenti
interessati,  le  chiamate dei professori, motivando le scelte tra le
eventuali   proposte   diverse  e  le  deliberazioni  difformi  dalle
proposte;
i)  deliberare,  sentiti  i  Consigli di corso d una rappresentanza i
studio  interessati,  il  conferimento  di affidamenti e le supplenze
seguendo le procedure fissate dal regolamento di facolta';
l)  autorizzare  i  professori  di  ruolo e i ricercatori a fruire di
periodi   di   esclusiva   attivita'  di  ricerca,  su  proposta  del
dipartimento al quale afferiscono e sentito il parere dei Consigli di
corso di studio interessati.
3.  Il  Consiglio  di facolta' e' convocato nella totalita' delle sue
componenti. Il diritto di voto e' regolato nel modo seguente:
-  per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno
diritto  di  voto  solo  i professori di ruolo e fuori ruolo di prima
fascia;
-  per  le  delibere  che  riguardano i professori di seconda fascia,
hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo;
- per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto
solo i professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori. Le procedure
per  il  funzionamento  del  Consiglio  di  facolta' sono fissate dal
regolamento di facolta'.
                Art. 20. Consigli di corso di studio
1.  I Consigli di corso di studio provvedono all'organizzazione, alla
programmazione  e  al coordinamento delle affinita' didattiche per il
conseguimento  delle  lauree e dei diplomi. In particolare, spetta ai
Consigli di corso di studio:
a)  l'esame e l'approvazione dei piani di studio, ivi compresi quelli
comunitari e internazionali;
b) l'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato;
c) formulare al Consiglio di facolta':
-  proposte  concernenti  i  piani  di sviluppo anche con riguardo ai
posti di professore e ricercatore;
-   proposte  concernenti  le  risorse  finanziarie  e  di  personale
tecnico-amministrativo per il funzionamento del corso di studio;
-  pareri  sulla  destinazione  e modalita' di copertura dei posti di
professore e ricercatore;
- proposte per le eventuali coperture di insegnamenti con affidamenti
e supplenze;
-  pareri  sulla concessione ai professori di ruolo ed ai ricercatori
dell'autorizzazione  a  fruire  di  periodi di esclusiva affinita' di
ricerca.
2.  I  Consigli  di  corso  di  studio  sono composti dai docenti che
svolgono  la  propria  affinita'  didattica  nell'ambito del corso di
studio,  da  un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e
da  una  rappresentanza  degli  studenti,  stabilita  nel numero di 5
rappresentanti  per  i  corsi  con  piu'  di  2000  iscritti  e  di 3
rappresentanti  per  i  corsi  con  meno  di  2000  iscritti.  Queste
rappresentanze   sono   elette   secondo   modalita'   stabilite  dal
Regolamento  Generate  di  Ateneo.  I docenti che svolgono la propria
attivita' didattica nell'ambito di piu' corsi di studio sono tenuti a
optare per l'afferenza al Consiglio di uno di essi, fermo restando il
loro  diritto  a  partecipare  anche  alle riunioni degli altri senza
diritto di voto.
3.  Il  Presidente  del  Consiglio  di  corso di studio e' eletto dal
Consiglio fra i professori di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte,
con  le  stesse  modalita' di elezione del Preside di facolta', ed e'
nominato  con  decreto del Rettore. Al Presidente del corso di studio
spetta:
a) convocare e presiedere il Consiglio;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
c) vigilare sul regolare svolgimento delle attivita' didattiche;
d) esercitare le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto
e dai regolamenti di Ateneo.
4.  Al  Presidente  del  Consiglio  di  corso  di  studio puo' essere
assegnata  una  indennita'  di  funzione  nella  misura  fissata  dal
Consiglio di Amministrazione.
         Art. 21. Commissione di programmazione di facolta'
1.  La  Commissione  di  programmazione  di facolta' ha il compito di
istruire e dare indicazioni circa:
a)  i  piani  di  sviluppo  della  facolta', secondo quanto stabilito
dall'Art. 19 comma 2, punto f);
b)  le  richieste  al  Senato  Accademico  dei  posti di professore e
ricercatone e le loro destinazioni;
c)  essa  ha  inoltre il compito di raccogliere e rendere disponibili
dati  statistici  e  tutte  le  altre  informazioni  necessarie  allo
sviluppo programmato della facolta'.
2.  La  composizione  della  Commissione  e'  elettiva.  Le modalita'
dell'elezione  sono  indicate  nel  regolamento  di  facolta'.  Nella
Commissione  dovranno in ogni caso essere rappresentati tutte le aree
disciplinari presenti in facolta', e, in maniera paritetica, tutte le
categorie dei docenti.
                        Art. 22. Dipartimenti
1. I dipartimenti promuovono e coordinano l'attivita' scientifica, di
ricerca,  di  supporto  all'attivita' didattica dell'Universita' e di
formazione  alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo
ricercatore   e   del   suo   diritto  di  accedere  direttamente  ai
finanziamenti  per  la  ricerca  e  di  utilizzare le apparecchiature
scientifiche dell'Universita'. Ogni dipartimento comprende uno o piu'
settori  di  ricerca  omogenei  per  fine  o per metodo e organizza e
coordina  le  relative  strutture.  Inoltre essi propongono al Senato
Accademico,     per     l'approvazione,    l'elenco    dei    settori
scientifico-disciplinari  degli insegnamenti di loro competenza. Ogni
professore  e  ogni  ricercatore dell'Universita' deve afferire ad un
dipartimento.  Ai  singoli  professori  e ricercatori e' garantita la
liberta'  di optare per un dipartimento. Le modalita' per l'esercizio
di tale opzione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
2.   Il   dipartimento  ha  autonomia  amministrativa,  contrattuale,
finanziaria  e  contabile  secondo quanto disposto dal Regolamento di
Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita'. In
particolare il dipartimento:
a)  fornisce supporto all'attivita' didattica di concerto con i corsi
di studio e collabora ad essa con le proprie risorse e competenze;
b)  formula proposte al Senato Accademico per l'attivazione dei corsi
di  dottorato  di  ricerca ed e responsabile delle relative attivita'
formative;
c)  formula  proposte  al  Senato  Accademico  in  merito ai piani di
sviluppo,  anche in riferimento alle richieste di posti di professore
di ruolo e di ricercatore;
d)  predispone  annualmente  programmi  e  progetti di sviluppo della
ricerca  e di supporto alla didattica da inviare al Senato Accademico
e  al  Consiglio  di  Amministrazione,  con  le relative richieste di
personale   tecnico-amministrativo,   risorse   finanziarie  e  spazi
necessari per il raggiungimento degli obiettivi;
e)  formula  proposte  ai  Consigli  di  facolta'  sulle modalita' di
copertura  degli  insegnamenti  vacanti  e al Senato Accademico sulla
destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore;
f)  e'  tenuto  a esprimere proposte sulle chiamate dei professori da
parte   dei   Consigli   di   facolta',   limitatamente   ai  settori
scientifico-disciplinari di sua competenza;
g)  propone  al  Consiglio  di  Amministrazione  la destinazione e le
modalita' di copertura dei posti di personale tecnico-amministrativo.
h)  svolge  anche  attivita'  di  ricerca  e  di  consulenza  tramite
contratti  e  convenzioni  stipulati  con  enti  esterni,  pubblici e
privati.
                  Art. 23. Organi del dipartimento
1. Sono organi del dipartimento:
a) il Consiglio;
b) il Direttore;
c) la Giunta.
2. Il Consiglio di dipartimento programma e gestisce le attivita' del
dipartimento.
Il  Consiglio  e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai
ricercatori  afferenti  al  dipartimento,  da  una rappresentanza del
personale   tecnico-amministrativo,   da   una  Rappresentanza  degli
studenti   iscritti   ai   corsi   di   dottorato  e  dal  Segretario
Amministrativo,  con  voto  consultivo. Le modalita' di funzionamento
del  consiglio  e  le norme elettorali sono stabilite dal regolamento
del dipartimento. Il Consiglio puo' delegare alla Giunta il potere di
deliberare  su  argomenti  specifici.  3. Il Direttore rappresenta il
dipartimento  e  presiede il Consiglio e la Giunta. Il Direttore cura
l'esecuzione  delle  delibere  del Consiglio di dipartimento, tiene i
rapporti   con   gli  organi  accademici  e  vigila  sull'osservanza,
nell'ambito  del  dipartimento,  delle  leggi,  dello  statuto  e dei
regolamenti. Il Direttore e' eletto dal Consiglio di dipartimento tra
i  professori  di  ruolo a tempo pieno ed e' nominato con decreto del
Rettore.  Il  Direttore  dura  in  carica  tre  anni.  Per  tutti gli
adempimenti  di  carattere  amministrativo il Direttore e' coadiuvato
dal Segretario Amministrativo del dipartimento.
4.  Al  Direttore  puo'  essere  assegnata una indennita' di funzione
nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
5.  La  Giunta  e'  l'organo  esecutivo che coadiuva il Direttore. La
composizione  della  Giunta, la sua durata e le modalita' di elezione
sono  stabilite dal regolamento del dipartimento. In ogni caso devono
essere  rappresentati  nella  giunta  in  modo  paritetico  tutte  le
categorie  dei docenti, ed il personale tecnico-amministrativo e deve
essere   inoltre   garantita   la   partecipazione   del   Segretario
Amministrativo.
               Art. 24. Corsi di dottorato di ricerca
1. I corsi di dottorato di ricerca sono tenuti presso i dipartimenti,
nel   rispetto  dei  relativi  settori  disciplinari  di  competenza.
L'Universita'  provvede  a disciplinare il funzionamento dei corsi di
dottorato  con  apposito  regolamento. Per i dottorati di ricerca con
sede  amministrativa presso l'Universita', il collegio dei docenti e'
tenuto  a  redigere  e a trasmettere al Consiglio di dipartimento una
relazione  annuale  sull'attivita'  didattica  svolta e sui programmi
dell'attivita' didattica prevista per l'anno successivo. Il Consiglio
di  dipartimento  e'  tenuto ad inviare tale documentazione al Senato
Accademico per l'approvazione.
                        Art. 25. Biblioteche
1.  E' costituito il Sistema Bibliotecario d'Ateneo (SBA) inteso come
l'insieme  coordinato  delle  strutture  bibliotecarie  dedicate alle
esigenze  della  ricerca  e  della  didattica  e  responsabili  della
conservazione,  incremento e fruizione del patrimonio bibliografico e
documentale, anche mediante tecnologie innovative.
2. Le strutture del SBA sono organizzate sulla base della distinzione
tra   compiti   di   indirizzo  scientifico  e  compiti  di  gestione
amministrativa, bibliotecnica e biblioteconomica.
3.  Le  competenze  e  la  composizione  degli organi del SBA e delle
singole biblioteche sono definite con apposito regolamento di Ateneo.
 Art. 26. Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari
1.  I  centri  di  ricerca  interdipartimentali  hanno  lo  scopo  di
realizzare  progetti scientifici di durata pluriennale di particolare
rilevanza  che  coinvolgano  le  competenze e le attrezzature di piu'
dipartimenti.  I centri di ricerca interdipartimentali sono istituiti
dal  Senato  Accademico,  sentito il Consiglio di Amministrazione, su
proposta  dei  dipartimenti  interessati.  I  dipartimenti proponenti
devono  indicare  nella  proposta la quota delle risorse necessarie a
loro  carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli
organi  di  gestione,  la  sede  e  la durata del centro. Non possono
comunque  essere attribuite ai centri risorse proprie, escluse quelle
finanziarie a termine.
2.  L'Universita'  puo'  partecipare  all'istituzione  di  centri  di
ricerca  interuniversitari  stipulando apposite convenzioni con altre
Universita'.
Art 27. Centri di servizio Interdipartimentali
1.  I  centri  di  servizio  interdipartimentali  hanno  per scopo la
gestione  e  l'utilizzazione di strutture e di apparati scientifici e
tecnici  comuni  a  piu'  strutture  di  ricerca  e  di insegnamento.
L'istituzione   dei  centri  di  servizi  e'  deliberata  dal  Senato
Accademico,  sentito  il  Consiglio  di  Amministrazione, su proposta
delle  facolta'  e/o  dei  dipartimenti. I soggetti proponenti devono
indicare  nella  proposta  la  quota  delle risorse necessarie a loro
carico,  ed  allegare  lo  schema  di  regolamento che disciplina gli
organi di gestione, la sede e la durata del centro.
                              TITOLO IV
                       AUTONOMIA REGOLAMENTARE
               Art. 28. Regolamento Generale di Ateneo
1.  Il  Regolamento  Generale  di  Ateneo  contiene le norme relative
all'organizzazione   generale   dell'Universita';   le  modalita'  di
funzionamento    del   Senato   Accademico   e   del   Consiglio   di
Amministrazione;  le procedure per la istituzione e la disattivazione
delle strutture universitarie.
2.  Esso  contiene inoltre le norme quadro per la predisposizione del
regolamento  del  Consiglio  degli  Studenti  e dei regolamenti delle
strutture.
3.  Il  Regolamento  e' emanato dal Rettore, previa deliberazione del
Senato   Accademico,  sentiti  il  Consiglio  di  Amministrazione,  i
Consigli delle facolta' e i Consigli dei dipartimenti.
              Art. 29. Regolamento Didattico di Ateneo
1.  Il  Regolamento  Didattico di Ateneo contiene gli ordinamenti dei
corsi  di  studio  e delle scuole per le quali l'Universita' rilascia
titoli accademici.
2.  Il  Regolamento Didattico di Ateneo deve definire, secondo quanto
previsto  dalla legislazione vigente, i casi e i limiti relativi alla
stipula  di  contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione
scientifica  o  professionale al fine di attivare corsi ufficiali non
fondamentali o caratterizzanti.
3.  Il  Regolamento  e' emanato dal Rettore, previa deliberazione del
Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche.
Art. 30. Regolamento di Ateneo Per l'amministrazione, la finanza e la
                            contabilita'.
1.  Il  Regolamento  disciplina  i criteri di gestione e le procedure
amministrative,  finanziarie  e  contabili  dell'Universita'. In esso
sono  anche  specificate  le  strutture  alle  quali,  oltre  che  ai
dipartimenti,  e'  attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e
contabile.
2. Esso determina i limiti e le modalita' di esercizio dell'autonomia
contrattuale dei dipartimenti.
3.  Il  Regolamento  e' emanato dal Rettore, previa deliberazione del
Consiglio  di  Amministrazione,  sentiti  il  Senato Accademico e gli
organi collegiali dei centri di spesa.
                     Art. 31. Altri Regolamenti
1.  Il  Regolamento  del  Consiglio  degli Studenti contiene le norme
relative   al   funzionamento   del   Consiglio  degli  Studenti.  Il
Regolamento  e' deliberato dal Consiglio degli Studenti, nel rispetto
delle norme quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.
2.   I   Regolamenti   delle   strutture  dell'Ateneo  contengono  le
disposizioni   relative  al  funzionamento  delle  diverse  strutture
didattiche,  di  ricerca  e  di  servizio dell'Universita'. Essi sono
deliberati  dai  Consigli  delle  strutture, nel rispetto delle norme
quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.
3.  I Regolamenti didattici dei corsi di studio e delle scuole, per i
quali  l'Universita'  rilascia  titoli  accademici,  disciplinano, in
accordo  con  le  disposizioni contenute nel Regolamento Didattico di
Ateneo  e nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti, la
loro  articolazione; i piani di studio con i relativi insegnamenti; i
moduli  didattici;  la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese
quelle  dell'insegnamento  a distanza; le modalita' degli obblighi di
frequenza;  gli  insegnamenti  utilizzabili  per il conseguimento dei
diplomi  e la propedeuticita' degli insegnamenti stessi; le attivita'
di  laboratorio, pratiche e di tirocinio; l'eventuale introduzione di
un  sistema  di  crediti  didattici  finalizzati al conseguimento dei
corsi  seguiti  con esito positivo. I Regolamenti sono ratificati dai
Consigli  di  facolta',  su  proposta  dei  Consigli  delle strutture
didattiche.
4.  I Regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 prima dell'emanazione sono
trasmessi al Senato Accademico che, dopo aver acquisito il parere del
Consiglio  di  Amministrazione  per  gli  aspetti  di sua competenza,
esercita  il  controllo  di  legittimita' e di merito. Tale controllo
viene  svolto nella forma di eventuale richiesta motivata di riesame.
In  assenza  di  rilievi  entro sessanta giorni dalla trasmissione, i
Regolamenti  sono  emanati dal Rettore. Il Senato Accademico puo' per
una  sola  volta  rinviane  i  Regolamenti  agli  organi  proponenti,
indicando  le  norme  ritenute  illegittime  e  quelle  ritenute  non
conformi  ai  regolamenti  di Ateneo. Gli organi suddetti possono non
adeguarsi  ai  soli  rilievi  di  non  conformita'  con deliberazione
approvata  dalla  maggioranza  dei  due  terzi  dei  loro componenti.
Qualora  questa  maggioranza non venga raggiunta, le norme contestate
non possono essere emanate.
Art. 32. Deliberazione, entrata in visore e modifica dei Regolamenti
1.  Tutti  i  regolamenti  sono  deliberati  dagli  organi collegiali
designati, a maggioranza assoluta dei componenti.
2.  Tutti  i  regolamenti  entrano  in  vigore 15 giorni dopo la loro
emanazione,  a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento
stesso.
3. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste
per la loro adozione.
                              TITOLO V
                        NORME COMUNI E FINALI
                Art. 33. Inizio dell'anno accademico
1.  L'anno  accademico  ha ufficialmente inizio il 1o novembre, fatto
salvo   quanto   diversamente  disposto  per  soddisfare  ragioni  di
organizzazione didattica.
                   Art. 34. Designazione elettive
1.  Tutti  i  mandati  elettivi  dei  membri  degli organi collegiali
decorrono, di norma, dall'inizio dell'anno accademico.
2.  Le  rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi
previsti  dallo  statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore
puo'  votare  per non piu' di un terzo, con arrotondamento all'intero
superiore, dei membri da designare.
3.  Le  votazioni  per  le  designazioni  elettive  sono valide se vi
abbiano  partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto,
ad  eccezione  di  quelle relative alla rappresentanza degli studenti
per  le  quali  il  limite di partecipazione per la loro validita' e'
fissato  al  venti  per  cento  degli aventi diritto. Per le elezioni
studentesche  non  concorrono  alla  determinazione  del  quorum  gli
studenti  iscritti oltre il III anno fuori corso; l'elettorato attivo
e  passivo spetta agli studenti iscritti e in regola con il pagamento
delle  tasse.  Se  il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o
piu'  categorie, la votazione puo' essere ripetuta una sola volta. La
mancata  designazione  di  rappresentanti di una o piu' categorie non
pregiudica la validita' della composizione degli organi.
4.  Nei  sei  mesi  precedenti la scadenza del mandato di Rettone, di
Preside  di facolta', di Presidente di corso di studio e di Direttore
di  dipartimento  sono  indette  le  elezioni da parte del decano dei
professori  di  ruolo, rispettivamente dell'Universita' e delle altre
strutture sopra menzionate.
5. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del Senato
Accademico  e  del  Consiglio  di  Amministrazione,  sono  indette le
elezioni da parte del Rettore.
6.  Gli eletti alla carica di Rettore, Preside di facolta', Direttore
di  dipartimento, Presidente di corso di studio, Direttore di centro,
nonche'  i  docenti  eletti  nel Senato Accademico e nel Consiglio di
Amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno. Gli
eletti  a  tali cariche devono mantenere il regime di impegno a tempo
pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.
7.  La  funzione di Rettore, Preside di facolta', Presidente di corso
di  studio,  Direttore  di  dipartimento,  membro elettivo del Senato
Accademico, membro elettivo del Consiglio di Amministrazione non puo'
essere  svolta  per  piu'  di due mandati consecutivi. La funzione di
rappresentante  degli studenti negli organi centrali, periferici e di
gestione  dell'Ateneo  non puo' essere svolta per piu' di due mandati
consecutivi.  Una  ulteriore elezione puo' avvenire solo dopo che sia
trascorso  un  periodo  di tempo pari almeno alla durata nominale del
mandato.
8.  In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi
degli  organi collegiali vengono indette nuove elezioni limitatamente
alla sostituzione del membri suddetti, il nuovo eletto dura in carica
fino alla conclusione del mandato interrotto. In caso di interruzione
anticipata   del   mandato  dei  rappresentanti  degli  studenti  nel
Consiglio  degli  Studenti  e  dei  Rappresentanti  del  PTA  e degli
Studenti  nei Consigli di Facolta', nei Consigli di Corso di Studio e
nei Consigli di Dipartimento, subentra il primo dei non eletti per il
restante  periodo  del  mandato  interrotto. Nel caso di Elezioni che
prevedano  candidature  per  lista, il subentrante sara' il primo dei
non  eletti  all'interno  della  stessa  lista  nella quale era stato
eletto il rappresentante che ha interrotto il mandato.
9.  In  caso  di  interruzione  del mandato di Rettore, di Preside di
facolta',  di  Presidente  di  corso  di  studio  e  di  Direttore di
dipartimento,  la  durata  del  mandato  del nuovo eletto e' ridotta,
rispetto  a  quella  prevista  dallo  statuto, della frazione di anno
necessaria  per  far  coincidere  il  termine del mandato con la fine
dell'anno accademico.
10.  Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilita', il
mandato  interrotto  e' considerato solo se la durata dello stesso ha
superato la meta' di quella nominale.
                      Art. 35. Incompatibilita'
1.  Le  cariche di Rettore e di Prorettore vicario sono incompatibili
con  quelle  di  Preside  di  facolta' e di Presidente o Direttore di
altre  strutture  didattiche  o  di  ricerca e di strutture dotate di
autonomia amministrativa. finanziaria, contabile.
2. Il Preside, il Presidente di corso di studio e il Direttore di una
struttura  didattica  o  di  ricerca  non puo' ricoprire la carica di
Presidente  o  Direttore  di  altre strutture didattiche o di ricerca
dell'Universita'.
3.  La carica di membro del Senato Accademico, fatta eccezione per il
Rettore,  il  Prorettore  vicario  ed  il  Direttore  Amministrativo,
nonche'  di Preside, Presidente o Direttore di strutture didattiche o
di  ricerca  dell'Universita',  e' incompatibile con quella di membro
del Consiglio di Amministrazione.
4.  La  funzione di Prorettore vicario e' incompatibile con quelle di
membro   eletto   del   Senato   Accademico   e   del   Consiglio  di
Amministrazione.
5.  La  carica  di  rappresentante  degli  studenti in seno al Senato
Accademico,   al   Consiglio  di  Amministrazione,  al  Consiglio  di
Amministrazione  dell'Adisu  e al Comitato Universitario per lo Sport
sono incompatibili.
6.  Chi,  ricoprendo  una  carica  in  un  organo dell'Universita' si
candidi  a  ricoprire un'altra incompatibile con la prima, se eletto,
decade  da  quella  precedentemente  ricoperta  contestualmente  alla
nomina nella nuova carica.
7.  Altre  forme  di  incompatibilita'  possono  essere  previste nel
Regolamento Generale di Ateneo.
       Art. 36. Validita' delle adunanze e delle deliberazioni
1. Le adunanze degli organi sono valide se: a) tutti coloro che hanno
titolo  a  parteciparvi  siano  stati  convocati  mediante affissione
all'albo  e comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione
dell'ordine  del  giorno spedita almeno 5 giorni prima dell'adunanza,
salvo casi di urgenza;
b)  siano  presenti  almeno  la meta' piu' uno, con arrotondamento in
difetto, degli aventi titolo.
2.  Nel  computo  per  la  determinazione del numero legale di cui al
precedente comma 1 punto b), salvo che per le sedute del Consiglio di
Amministrazione,   non   si   tiene   conto  di  coloro  che  abbiano
giustificato  per  iscritto  la  propria assenza e si tiene conto dei
professori  fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per
situazioni  di  incompatibilita'  od in alternanza, ex art. 17 D.P.R.
382/80 soltanto se intervengono all'adunanza.
3.   L'ordine   del   giorno  e'  stabilito  dal  Presidente  e  deve
espressamente  indicarne le deliberazioni da assumere con maggioranza
qualificata.  Nell'ordine dei giorni devono essere anche inseriti gli
argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo
e comunque non meno di quattro dei membri del collegio.
4.  Le  deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti,
salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parita' prevale il
voto  del Presidente. Qualora una deliberazione debba essere adottata
con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo,
si   tiene  conto  dei  professori  fuori  ruolo  e  dei  docenti  in
aspettativa  obbligatoria  per  situazioni  di  incompatibilita' o in
alternanza  ex  art.  17  D.P.R.  382/80,  soltanto  se  intervengono
all'adunanza.
5.  Nessuno  puo'  prendere  parte  al  voto  sulle  questioni che lo
riguardano personalmente o che riguardino suoi perenti o affini entro
il quarto grado.
                      Art. 37. Verbalizzazione
1.  I  verbali  delle  adunanze  degli organi devono essere approvati
nella  medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono
essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.
2.  Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria
della presidenza o della direzione dell'organo.
3 I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici.
Le  norme  per  la  loro consultazione sono contenute nel Regolamento
Generale  di  Ateneo.  Al personale universitario ed agli studenti e'
comunque  garantita  la consultazione dei verbali nei locali ove sono
custoditi.
Art 38. Modifiche di statuto
1.  Le modifiche di statuto sono deliberate dal Senato Accademico con
la  maggioranza  degli aventi diritto, previo parere del Consiglio di
Amministrazione.  Le  modifiche  di  statuto che riguardano funzioni,
composizione e modalita' di elezione degli organi centrali di governo
sono  deliberate  dal  Senato  Accademico, integrato secondo le norme
fissate  dalla  legge  n.  168/89  per  la  prima  approvazione dello
statuto.
2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche
dal  Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio degli Studenti e dai
Consigli di facolta', di corso di studio e di dipartimento. Il Senato
Accademico,  entro  il  termine di sessanta giorni, deve adottare una
motivata delibera sulla ammissibilita' delle proposte presentate.
3.  Le  modifiche  di  statuto  sono  emanate  dal Rettone secondo le
procedure  previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6, commi 9
e 10.
                              TITOLO VI
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE
              Art. 39. Entrata in vigore dello statuto
1.  Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Rettorale previsto
dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.
2.  L'entrata  in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia
di  tutte  le  disposizioni  statutarie le cui prescrizioni non siano
subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.
               Art. 40. Scadenze temporali ed elezioni
1.  Per  consentire  una  successione  ordinata  dei mandati dei vari
organi valgono le norme seguenti:
a)  entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore dello statuto dovranno
essere  indette  le  votazioni  per  la designazione delle componenti
elettive del Senato Accademico di cui all'Art. 11;
b) il mandato dei membri elettivi del primo Senato Accademico termina
il 31 ottobre 1998, i mandati successivi hanno la durata prevista dal
presente statuto, con inizio dal 1o novembre;
c)  il  Consiglio  di Amministrazione in carica all'entrata in vigore
dello  statuto  continua  il  suo mandato fino al 31 ottobre 1996, al
momento  del  rinnovo,  la composizione del Consiglio e la durata del
mandato dei suoi membri sono quelle previste dal presente statuto;
d) il Rettore, i Presidi di facolta' e i Presidenti o Direttori delle
strutture  didattiche,  di  ricerca  e di servizio che sono in carica
all'entrata in vigore del presente statuto, terminano il loro mandato
alla scadenza prevista dalla legge che era in vigore al momento della
loro  elezione,  i  mandati  successivi hanno la durata stabilita dal
presente statuto;
e)  all'entrata  in  vigore  dello statuto si procede all'adeguamento
della  composizione  dei Consigli di facolta' e delle altre strutture
didattiche,  di  ricerca  e di servizio con la immediata integrazione
dei  membri  di  diritto  e  con la elezione delle rappresentanze del
personale  tecnico-amministrativo  e degli studenti nella consistenza
stabilita   dallo  statuto,  la  elezione  dei  nuovi  rappresentanti
determina  la  cessazione  di  quelli che facevano parte dei Consigli
suddetti;
f)  i  regolamenti per lo svolgimento delle prime elezioni dei membri
elettivi  nel  Senato  Accademico e nel Consiglio di Amministrazione,
nonche'  dei  rappresentanti  del  personale tecnico-amministrativo e
degli  studenti  nei  Consigli di facolta' e nei Consigli delle altre
strutture  didattiche,  di  ricerca e di servizio sono deliberati dal
Senato  Accademico,  dopo  la  delibera i regolamenti elettorali sono
resi  esecutivi dal Rettore con proprio decreto; in via transitoria i
regolamenti  elettorali  dovranno  prevedere, nelle prime due tornate
elettorali, una graduale applicazione di quanto previsto dall'Art. 34
comma  3 per quanto attiene al quorum per la validita' delle elezioni
della componente studentesca;
g)  I  mandati  in  atto all'entrata in vigore del presente statuto e
quelli  espletati  in  precedenza,  anche  in  modo consecutivo, sono
computati  come  un  unico mandato ai fini della non rieleggibilita',
fatta   eccezione  per  il  mandato  di  direttore  di  dipartimento,
considerate le norme giuridiche vigenti.
                        Art. 41. Regolamenti
1.   A   norma  del  presente  statuto,  entro  sei  mesi  dalla  sua
costituzione  il  Senato  Accademico  provvede alla predisposizione e
all'approvazione del Regolamento Generale e del Regolamento Didattico
di  Ateneo.  Entro  sei  mesi  dalla sua costituzione il Consiglio di
Amministrazione provvede alla predisposizione e alla approvazione del
Regolamento   di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.
2.  Entro  sei  mesi  dai  decreti  di  approvazione  dei Regolamenti
specificati  nel  comma  precedente  sono  emanati  tutti  gli  altri
Regolamenti previsti dallo statuto.
3.  Fino  all'entrata  in  vigore  del nuovi Regolamenti previsti dal
presente   statuto,  continuano  ad  avere  efficacia  i  Regolamenti
attualmente vigenti.
                        Art. 42. Commissioni
1.  Le  attuali  commissioni  per  la  ricerca  scientifica  e per la
didattica  durano  in  carica fino alla costituzione del nuovo Senato
Accademico.
TABELLA A
GRANDI AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
Le   grandi  aree  scintifico-disciplinari  dell'Universita'  di  cui
all'Art. 11 commi 3 e 5 sono cosi' definite:
- Area I: Discipline umanistiche;
- Area II: Discipline tecnico-progettuali;
- Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali;
- Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e
sociologiche.
I  settori scientifico-disciplinari sono attribuiti alle diverse aree
secondo il seguente elenco:
AREA I - Discipline umanistiche
L01A Preistoria e Protostoria
L01B Preistoria e protostoria extra-europea
L02A Storia Greca
L02B Storia Romana
L02C Numismatica
L02D Papirologia
L03A Etruscologia
L03B Archeologia Classica
L03C Archeologia Cristiana
L03D Archeologia Medievale
L04X Topografia Antica
L05A Egittologia
L05B Civilta' Copta
L05C Berberistica
L05D Archeologia e Antichita' Etiopiche
L05E Archeologia Fenicio-Punica
L05F Archeologia del Vicino Oriente Antico
L05G Archeologia e Storia dell'Arte Musulmana
L05H Archeologia e Storia dell'Arte dell'Estremo Oriente
L05I Archeologia e Storia dell'Arte dell'India e dell'Asia Centrale
L06A Filologia Anatolica
L06B Civilta' Egee
L06C Lingua e Letterature Greca
L06D Civilta' Bizantina
L06E Lingua e Letteratura Neogreca
L07A Lingua e Letteratura Latina
L07B Letteratura Latina Medievale e Umanistica
L08A Filologia Classica
L08B Letteratura Cristiana Antica
L08C Drammaturgia Antica
L09A Glottologia e Linguistica
L09B Filologia Italica e Illirica
L09C Lingua e Letteratura Albanese
L09D Filologia Celtica
L09E Filologia Ugro-Finnica
L09F Filologia Baltica
L09G Turcologia e Mongolistica
L09H Didattica delle Lingue Moderne
L10A Filologia Romanza
L10B Lingua e Letteratura Catalana
L10C Lingua e Letteratura Romena
L10D Linguistica Romanza
L11A Linguistica Italiana
L11B Filologia italiana
L12A Letteratura italiana
L12B Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea
L12C Critica Letteraria
L12D Letterature Comparate
L12E Letteratura dell'Eta' Medievale, Umanistica e Rinascimentale
L13A Caucasologia
L13B Lingua e Letteratura Armena
L13C Iranistica
L13D Lingua e Letteratura Persiana
L13E Storia dell'India
L13F Religioni e Filosofie dell'India
L13G Religioni dell'Iran
L13H Storia dell'Asia Centrale
L13I Storia dell'Iran
L14A Storia dei Paesi Islamici
L14B Semitistica
L14C Ebraico
L14D Lingua e Letteratura Araba
L15A Assirologia
L15B Storia del Vicino Oriente Antico
L16A Lingua e Letteratura Francese
L16B Linguistica Francese
L17A Lingua e Letteratura Spagnola
L17B Lingue e Letterature Ispano-Americane
L17C Linguistica Spagnola
L17D Lingua e Letteratura Portoghese e Brasiliana
L18A Lingua e Letteratura Inglese
L18B Lingue e Letterature Nord-Americane
L18C Linguistica inglese
L19A Lingua e Letteratura Tedesca
L19B Linguistica Tedesca
L20A Filologia Germanica
L20B Lingue e Letterature Nordiche
L20C Lingua e Letteratura Olandese e Fiamminga
L21A Filologia Slava
L21B Lingue e Letterature Slavo-Orientali
L21C Lingue e Letterature Slave Meridionali
L21D Lingue e Letterature Slavo-Occidentali
L22A Indologia
L22B Tibetologia
L22C Dravidologia
L22D Lingue e Letterature Arie Moderne
L23A Lingua e Letterature Cinese
L23B Lingua e Letteratura Giapponese
L23C Lingue e Letterature della Penisola Indo-Cinese
L23D Lingue e Letterature Indonesiane
L23E Archeologia e Storia dell'Arte dell'Asia Sud-Orientale
L23F Storia dell'Asia Sud-Orientale
L23G Storia dell'Asia Orientale
L23H Religioni e Filosofie dell'Asia Orientale
L24A Lingua e Letteratura Berbera
L24B Lingua e Letteratura Somala
L24C Lingua e Letteratura Swahili e Bantu
L24D Lingue Sudanesi
L24E Lingue e Letterature Etiopiche
L25A Storia dell'Arte Medievale
L25B Storia dell'Arte Moderna
L25C Storia dell'Arte Contemporanea
L25D Museologia e Critica Artistica e del Restauro
L26A Discipline dello Spettacolo
L26B Cinema e Fotografia
L27A Storia della Musica Antica, Medievale e Rinascimentale
L27B Musicologia e Storia della Musica Moderna e Contemporanea
L27C Etnomusicologia
L28X Traduzione - Lingua Inglese (Per le scuole Interpreti e
Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L29X Traduzione - Lingua Francese (Per le scuole Interpreti
e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L30X Traduzione - Lingua Tedesca (Per le scuole Interpreti
e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L31X Traduzione - Lingua Spagnola (Per le scuole Interpreti
e Traduttori ai sensi dell'art . 1 della legge 478/84)
L32X Traduzione - Lingua Russa (Per le scuole Interpreti
e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L33X Traduzione - Lingua Araba (Per le scuole Interpreti
e Traduttori ai sensi dell'art, 1 della legge 478/84)
L34X Traduzione - Lingua Cinese (Per le scuole Interpreti
e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L35X Traduzione - Lingua Giapponese (Per le scuole Interpreti
e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L36X Traduzione - Lingua Olandese (Per le scuole Interpreti
e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L37X Traduzione - Lingua Serbo-Croata (Per le scuole Interpreti
e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L38X Traduzione - Lingua Slovena (Per le scuole Interpreti
e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L39X Traduzione - Lingua Danese (Per le scuole Interpreti
e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L40X Traduzione - Lingua Neogreca (Per le scuole Interpreti
e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L41X Traduzione Lingua Portoghese (Per le scuole Interpreti
e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
M01X Storia Medievale
M02A Storia Moderna
M02B Storia dell'Europa Orientale
M03A Storia delle Religioni
M03B Storia del Cristianesimo e delle Chiese
M03C Storia del Cristianesimo Antico e Medievale
M03D Storia del Cristianesimo Moderno e Contemporaneo
M04X Storia Contemporanea
M05X Discipline Demoetnoantropologiche
M06A Geografia
M07A Filosofia Teoretica
M07B Logica e Filosofia della Scienza
M07C Filosofia morale
M07D Estetica
M07E Filosofia del Linguaggio
M08A Storia della Filosofia
M08B Storia della Filosofa Antica
M08C Storia della Filosofia Medievale
M08D Storia della Filosofia Arabo-Islamica
M08E Storia della Scienza
M09A Pedagogia Generale
M09B Storia della Pedagogia
M09C Didattica
M09D Letteratura per l'infanzia
M09E Pedagogia speciale
M09F Pedagogia sperimentale
M10A Psicologia Generale
M10B Psicobiologia e Psicologia Fisiologica
M10C Metodologia e Tecniche della Ricerca Psicologica
M11A Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione
M11B Psicologia Sociale
M11C Psicologia del Lavoro e Applicata
M11D Psicologia Dinamica
M11E Psicologia Clinica
M12A Archivistica
M12B Paleografia
M13X Bibliografia e Biblioteconomia
Q01A Filosofia Politica
Q03X Storia e Istituzioni delle Americhe
Q05B Sociologia dei Processi culturali e Comunicativi
AREA II - Discipline tecnico-progettuali
H01A Idraulica
HO1B Costruzioni Idrauliche
H01C Costruzioni Marittime
H02X Ingegneria Sanitaria-Ambientale
H03X Strade, Ferrovie ed Aeroporti
H04X Trasporti
H05X Topografia e Cartografia
H06X Geotecnica
H07A Scienza delle Costruzioni
H07B Tecnica delle Costruzioni
H08A Architettura Tecnica
H08B Tecnica e Produzione Edilizia
H09A Tecnologia dell'Architettura
H09B Tecnologie della Produzione Edilizia
H09C Disegno Industriale
H10A Composizione Architettonica e Urbana
H10B Architettura del Paesaggio e del Territorio
H10C Architettura degli Interni e Allestimento
H11X Disegno
H12X Storia dell'Architettura
H13X Restauro
H14A Tecnica e Pianificazione Urbanistica
H14B Urbanistica
H15X Estimo
I01A Architettura Navale
I01B Costruzioni Navali e Marini
I01C Impianti Navali e Marini
I02A Meccanica del Volo
I02B Costruzioni e Strutture Aerospaziali
I02C Impianti e Sistemi Aerospaziali
I03X Fluidodinamica
I04A Propulsione Aerospaziale
I04B Macchine a Fluido
I04C Sistemi e Tecnologie Energetici
I05A Fisica Tecnica Industriale
I05B Fisica Tecnica Ambientale
I06X Misure Meccaniche e Termiche
I07X Meccanica Applicata alle Macchine
I08A Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine
I08B Meccanica Sperimentale
I08C Costruzione di Veicoli Terrestri
I09X Disegno e Metodi dell'Ingegneria Industriale
I10X Tecnologie e Sistemi di Lavorazione
I11X Impianti Industriali Meccanici
I12A Fisica dei Reattori Nucleari
I12B Impianti Nucleari
Il2C Misure e Strumentazione Nucleari
I13X Metallurgia
I14A Scienza e Tecnologia dei Materiali
I14B Materiali Macromolecolari
I15A Chimica Fisica Applicata
I15B Principi di Ingegneria Chimica
I15C Impianti Chimici
I15D Teoria dello Sviluppo dei Processi Chimici
I15E Chimica Industriale e Tecnologica
I15F Ingegneria Chimica Biotecnologica
I16A Ingegneria degli Scavi e delle Miniere
I16B Ingegneria delle Materie Prime
I16C Idrocarburi e Fluidi del Sottosuolo
I17X Elettrotecnica
I18X Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici
I19X Sistemi Elettrici per l'Energia
I26A Bioingegneria Meccanica
126B Bioingegneria Chimica
127X Ingegneria Economico-Gestionale
K01X Elettronica
K02X Campi Elettromagnetici
K03X Telecomunicazioni
K04X Automatica
K05A Sistemi di Elaborazione delle Infommazioni
K05B Informatica
K05C Cibernetica
K06X Bioingegneria Elettronica
K10X Misure Elettriche ed Elettroniche
AREA III - Discipline matematiche, fisiche e naturali
A01A Logica Matematica
A01B Algebra
A01C Geometria
A01D Matematiche Complementari
A02A Analisi Matematica
A02B Probabilita' e Statistica Matematica
A03X Fisica Matematica
A04A Analisi Numerica
A04B Ricerca Operativa
B01A Fisica Generale
B01B Fisica
B01C Didattica e Storia della Fisica
B02A Fisica Teorica
B02B Metodi Matematici della Fisica
B03X Struttura della Materia
B04X Fisica Nucleare e Subnucleare
BO5X Astronomia e Astrofisica
C01A Chimica Analitica
C01B Merceologia
C02X Chimica Fisica
C03X Chimica Generale ed Inorganica
C04X Chimica Industriale e dei Materiali Polimerici
C05X Chimica Organica
C06X Chimica
C07X Chimica Farmaceutica
C08X Farmaceutico Tecnologico Applicativo
C09X Chimica Bromatologica
C10X Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni
C11X Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali
D01A Paleontologia e Paleoecologia
D01B Geologia Stratigrafica e Sedimentologia
D01C Geologia Strutturale
D02A Geografia Fisica e Geomorfologia
D02B Geologia Applicata
D03A Mineralogia
D03B Petrologia e Petrografia
D03C Geochimica e Vulcanologia
D03D Giacimenti Minerari
D04A Geofisica della terra solida
D04B Geofisica Applicata
D04C Oceanografia, Fisica dell'Atmosfera e Navigazione
E01A Botanica
E01B Botanica Sistematica
E01C Biologia Vegetale Applicata
E01D Ecologia Vegetale
E01E Fisiologia Vegetale
E02A Zoologia
E02B Anatomia Comparata e Citologia
E02C Biologia Evolutiva e Didattica della Biologia
E03A Ecologia
E03B Antropologia
E04A Fisiologia Generale
E04B Biologia Molecolare
E05A Biochimica
E05B Biochimica Clinica
E06A Fisiologia Umana
E06B Alimentazione e Nutrizione Umana
E07X Farmacologia
E08X Biologia Farmaceutica
E09A Anatomia Umana
E09B Istologia
E10X Biofisica Medica
E11X Genetica
E12X Microbiologia Generale
E13X Biologia Applicata
F04A Patologia Generale
F05X Microbiologia e Microbiologia Clinica
F22A Igiene Generale ed Applicata
G04X Genetica Agraria
G06A Entomologia Agraria
G06B Patologia Vegetale
G08B Microbiologia Agro-alimentare ed ambientale
G09A Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico
G09C Zootecnica Speciale
G09D Zooculture
AREA IV - Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche
N01X Diritto Privato
N02X Diritto Privato Comparato
N03X Diritto Agrario
N04X Diritto Commerciale
N05X Diritto dell'Economia
N06X Diritto della Navigazione
N07X Diritto del Lavoro
NO8X Diritto Costituzionale
N09X Istituzioni di Diritto Pubblico
N10X Diritto Amministrativo
N11X Diritto Pubblico Comparato
N12X Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico
N13X Diritto Tributario
N14X Diritto Internazionale
N15X Diritto Processuale Civile
N16X Diritto Processuale Penale
N17X Diritto Penale
N18X Diritto Romano e Diritti dell'Antichita'
N19X Storia del Diritto Italiano
N20X Filosofia del Diritto
N21X Sociologia del Diritto
P01A Economia Politica
P01B Politica Economica
P01C Scienza delle Finanze
P01D Storia del Pensiero Economico
P01E Econometria
P01F Economia Monetaria
P01G Economia Internazionale
P01H Economia dello Sviluppo
P01I Economia dei Settori Produttivi
P01J Economia Regionale
P02A Economia Aziendale
P02B Economia e Gestione delle Imprese
P02C Finanza Aziendale
P02D Organizzazione Aziendale
P02E Economia degli Intermediari Finanziari
P03X Storia Economica
Q01B Storia delle Dottrine Politiche
Q01C Storia delle Istituzioni Politiche
Q02X Scienza Politica
Q04X Storia delle Relazionl Inteniazionali
Q05A Sociologia Generale
Q05C Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro
Q05D Sociologia dell'Ambiente e del Territorio
Q05E Sociologia dei Fenomeni Politici
Q05F Sociologia Giuridica e Mutamento Sociale
QOSG Sociologia della Devianza
Q06A Storia e Istituzioni dell'Africa
Q06B Storia e Istituzioni dell'Asia
S0lA Statistica
S01B Statistica per la Ricerca Sperimentale
S02X Statistica Economica
S03A Demografia
S03B Statistica Sociale
S04A Matematica per le Applicazioni Economiche
S04B Matematica Finanziaria e Scienze Attuariali
G01X Economia ed Estimo Rurale
M06B Geografia Economico-Politica
                                                            Tabella A
ELENCO DELLE FACOLTA'
Le facolta' istituite presso l'Universita' sono:
- Architettura
- Economia "Federico Caffe'"
- Giurisprudenza
- Ingegneria
- Lettere e Filosofia
- Scienza della Formazione
- Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
- Scienze Politiche
                                                            Tabella C
ELENCO DEI DIPARTIMENTI
I dipartimenti istituiti presso l'Universita' sono:
1. Dipartimento di Biologia
2. Dipartimento di Comunicazione Letteraria e dello Spettacolo
3. Dipartimento di Economia
4. Dipartimento di Filosofia
5. Dipartimento di Fisica "Edoardo Amaldi"
6. Dipartimento di Ingegneria Elettronica
7. Dipartimento di Ingegneria Informatica e Automazione
8. Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale
9. Dipartimento di Istituzioni Politiche e Scienze Sociali
10. Dipartimento di Italianistica
11. Dipartimento di Letterature Comparate
12. Dipartimento di Linguistica
13. Dipartimento di Matematica
14. Dipartimento di Progettazione e Scienze dell'Architettura
15. Dipartimento di Scienze dell'Educazione
16. Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile
17. Dipartimento di Scienze Geologiche
18. Dipartimento di Studi Americani
19. Dipartimento di Studi Storico-Artistici, Archeologici
e sulla Conservazione
20. Dipartimento di Studi Storici Geografici e Antropologici
21. Dipartimento di Studi Giuridici
22. Dipartimento di Studi sul Mondo Antico