Art. 10.
                           Certificazione
  1.  Al superamento dell'esame si consegue il titolo di abilitazione
all'esercizio della professione di odontotecnico e di ottico.
    Roma, 11 luglio 2000
                                                Il Ministro: De Mauro
Registrato alla Corte dei conti il 1o agosto 2000
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 255