Art. 10. Certificazione 1. Al superamento dell'esame si consegue il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico e di ottico. Roma, 11 luglio 2000 Il Ministro: De Mauro Registrato alla Corte dei conti il 1o agosto 2000 Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 255