Art. 2.
                          Candidati interni
  1.  Agli esami di abilitazione sono ammessi i candidati interni che
hanno  sostenuto,  anche  con  esito  negativo,  gli  esami  di Stato
conclusivi  dei  corsi  di  studio  d'istruzione secondaria superiore
degli indirizzi di odontotecnico e di ottico.