Art. 8. Valutazione 1. Al termine dell'esame di abilitazione e' assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione alle prove d'esame e dei punti relativi al credito scolastico. La commissione dispone di trenta punti per il credito scolastico, di quindici punti per la prima prova, di quaranta punti per la seconda e di quindici punti per il colloquio. 2. L'esame di abilitazione e' superato se il candidato consegue non meno di venticinque punti nella prova pratica e complessivamente almeno sessanta punti su cento.