Art. 8.
                             Valutazione
  1.  Al  termine  dell'esame  di abilitazione e' assegnato a ciascun
candidato  un  punteggio  finale  complessivo in centesimi, che e' il
risultato  della  somma  dei  punti attribuiti dalla commissione alle
prove  d'esame  e  dei  punti  relativi  al  credito  scolastico.  La
commissione  dispone  di  trenta  punti per il credito scolastico, di
quindici punti per la prima prova, di quaranta punti per la seconda e
di quindici punti per il colloquio.
  2. L'esame di abilitazione e' superato se il candidato consegue non
meno  di  venticinque  punti  nella  prova pratica e complessivamente
almeno sessanta punti su cento.