Art. 3. 1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedi' 11 settembre 2000, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria. 2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfettario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfettario riferito alla trasferta, in conformita' di quanto previsto dalla circolare ministeriale 30 maggio 2000, n. 154. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria. 3. I provveditori agli studi provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.