Art. 3.

  1.  Le  commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato
nella  sessione  ordinaria,  si  insediano lunedi' 11 settembre 2000,
presso  gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di
sostenere gli esami nella sessione straordinaria.
  2.  Ai  componenti  delle commissioni spetta una quota del compenso
forfettario   riferito  alla  funzione  e  una  quota  dell'eventuale
compenso  forfettario  riferito  alla  trasferta,  in  conformita' di
quanto  previsto dalla circolare ministeriale 30 maggio 2000, n. 154.
Tali  quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di
svolgimento  dei  lavori  della commissione e in misura proporzionale
alla  durata  complessiva  delle  operazioni  d'esame  della sessione
ordinaria.
  3.  I  provveditori  agli  studi provvedono alla convocazione delle
commissioni di cui al precedente comma 1.