Art. 4. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa' rinvio alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 4 febbraio 2000, n. 31. 2. I capi degli istituti sedi d'esame danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove. Roma, 13 luglio 2000 Il Ministro: De Mauro Registrato alla Corte dei conti il 1o agosto 2000 Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 271