Art. 4.

  1.   Per   quanto   non   espressamente   previsto   dal   presente
provvedimento,    si   fa'   rinvio   alle   disposizioni   contenute
nell'ordinanza ministeriale 4 febbraio 2000, n. 31.
  2.  I  capi degli istituti sedi d'esame danno comunicazione scritta
ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.
    Roma, 13 luglio 2000
                                                Il Ministro: De Mauro

Registrato alla Corte dei conti il 1o agosto 2000
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 271