Art. 2.
  1.  Nel  caso  in  cui  il  capo  del compartimento marittimo abbia
disposto,  in  conformita'  a  delibera  della commissione consultiva
locale  per la pesca marittima, l'effettuazione, nel compartimento di
pertinenza,   delle   interruzioni  tecniche  di  cui  al  precedente
articolo,  tutte  le  navi  a  strascico e/o volante sono obbligate a
rispettare le previste interruzioni.
  2.  Nei  compartimenti  marittimi  ove,  ai  sensi  del comma 1, e'
stabilita  l'effettuazione  delle  interruzioni tecniche, e' vietato,
pena  la  sospensione della licenza di pesca per un periodo di trenta
giorni,  l'esercizio  della  pesca  a strascico e/o volante alle navi
provenienti  da  altri  compartimenti  marittimi  dal primo giorno di
interruzione al 31 dicembre dello stesso anno.
  3.  Nei  giorni di interruzione tecnica alle navi di cui al comma 1
non  e'  consentito  l'esercizio  della  pesca  con gli altri sistemi
autorizzati sulla licenza.
  4. Nei compartimenti marittimi ove, in conformita' a delibera della
commissione consultiva locale per la pesca marittima, non e' disposta
l'effettuazione  obbligatoria  delle  interruzioni tecniche di cui al
precedente  articolo,  l'armatore, in relazione ad ogni singola nave,
ha  facolta' di aderire all'interruzione stessa per l'intero periodo,
previa  presentazione  all'ufficio  marittimo  d'iscrizione, entro il
giorno  precedente  l'inizio  del periodo di interruzione, di formale
comunicazione di adesione.
  5.  Nessuna  restrizione all'attivita' di pesca, fatte salve quelle
esistenti  in  forza  di altre disposizioni normative preesistenti al
presente  decreto, puo' essere disposta per i compartimenti marittimi
nei  quali  non  risultino  in  esercizio navi abilitate alla pesca a
strascico e/o volante.