Art. 2. 1. Nel caso in cui il capo del compartimento marittimo abbia disposto, in conformita' a delibera della commissione consultiva locale per la pesca marittima, l'effettuazione, nel compartimento di pertinenza, delle interruzioni tecniche di cui al precedente articolo, tutte le navi a strascico e/o volante sono obbligate a rispettare le previste interruzioni. 2. Nei compartimenti marittimi ove, ai sensi del comma 1, e' stabilita l'effettuazione delle interruzioni tecniche, e' vietato, pena la sospensione della licenza di pesca per un periodo di trenta giorni, l'esercizio della pesca a strascico e/o volante alle navi provenienti da altri compartimenti marittimi dal primo giorno di interruzione al 31 dicembre dello stesso anno. 3. Nei giorni di interruzione tecnica alle navi di cui al comma 1 non e' consentito l'esercizio della pesca con gli altri sistemi autorizzati sulla licenza. 4. Nei compartimenti marittimi ove, in conformita' a delibera della commissione consultiva locale per la pesca marittima, non e' disposta l'effettuazione obbligatoria delle interruzioni tecniche di cui al precedente articolo, l'armatore, in relazione ad ogni singola nave, ha facolta' di aderire all'interruzione stessa per l'intero periodo, previa presentazione all'ufficio marittimo d'iscrizione, entro il giorno precedente l'inizio del periodo di interruzione, di formale comunicazione di adesione. 5. Nessuna restrizione all'attivita' di pesca, fatte salve quelle esistenti in forza di altre disposizioni normative preesistenti al presente decreto, puo' essere disposta per i compartimenti marittimi nei quali non risultino in esercizio navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante.