Art. 3. 1. Durante il periodo d'interruzione tecnica e' consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purche' la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso. 2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al precedente comma, la nave puo', durante il periodo d'interruzione tecnica, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, cosi' come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale e' stata iniziata l'interruzione tecnica. 3. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni.