Art. 3.
  1.  Durante  il periodo d'interruzione tecnica e' consentita, senza
disarmo  della  nave,  l'esecuzione  di  operazioni  di  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria,  nonche'  l'effettuazione  di operazioni
tecniche  per  il  rinnovo  dei  certificati di sicurezza, purche' la
relativa  istanza  di  rinnovo sia stata prodotta in data antecedente
alla scadenza del certificato stesso.
  2.   Ai  fini  della  realizzazione  delle  operazioni  di  cui  al
precedente  comma,  la  nave  puo', durante il periodo d'interruzione
tecnica, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni
stesse, cosi' come attestate da apposito impegno del cantiere, previo
sbarco  delle  attrezzature  da  pesca  e  preventiva  autorizzazione
dell'ufficio   marittimo   presso   il   quale   e'   stata  iniziata
l'interruzione tecnica.
  3.  L'autorizzazione  al  trasferimento  e' rilasciata per il tempo
strettamente   necessario   per  raggiungere  il  luogo  ove  saranno
realizzate le operazioni.