Art. 4. 1. A cura dell'armatore devono essere depositati presso gli uffici marittimi, prima dell'inizio del periodo di interruzione tecnica, tutti i documenti di bordo della nave. 2. Per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorita' marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica, entro cinque giorni dall'inizio del periodo di interruzione tecnica, all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione della nave e la data di inizio dell'interruzione tecnica. 3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei commi 1 e 2, la nave non puo' essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2.