Art. 4.
  1.  A cura dell'armatore devono essere depositati presso gli uffici
marittimi,  prima  dell'inizio  del  periodo di interruzione tecnica,
tutti i documenti di bordo della nave.
  2.  Per  le  navi  dislocate  in  un  porto  diverso  da  quello di
iscrizione,  l'autorita'  marittima, presso il cui ufficio sono stati
depositati  i  documenti  di  bordo,  comunica,  entro  cinque giorni
dall'inizio   del   periodo   di  interruzione  tecnica,  all'ufficio
marittimo  d'iscrizione gli estremi di individuazione della nave e la
data di inizio dell'interruzione tecnica.
  3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei commi
1  e  2,  la  nave  non  puo'  essere  trasferita  in altro porto, ad
esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2.