Art. 5. 1. Nel periodo successivo all'interruzione tecnica, nel compartimento marittimo interessato, e' vietata, nei giorni di sabato e domenica, la pesca a strascico e/o volante alle navi iscritte nel compartimento stesso. 2. Alle navi provenienti dai compartimenti marittimi nei quali non sara' disposta per l'anno 2000 l'effettuazione delle interruzioni e alle navi provenienti dai compartimenti marittimi della Sicilia e della Sardegna e' comunque vietato, nei giorni di sabato e domenica di tutto l'anno, l'esercizio della pesca a strascico e/o volante in tutti i compartimenti marittimi del Tirreno, dello Ionio e dell'Adriatico. 3. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate d'inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.