Art. 5.
  1.   Nel   periodo   successivo   all'interruzione   tecnica,   nel
compartimento marittimo interessato, e' vietata, nei giorni di sabato
e  domenica,  la pesca a strascico e/o volante alle navi iscritte nel
compartimento stesso.
  2.  Alle navi provenienti dai compartimenti marittimi nei quali non
sara'  disposta  per l'anno 2000 l'effettuazione delle interruzioni e
alle  navi  provenienti  dai  compartimenti marittimi della Sicilia e
della  Sardegna  e' comunque vietato, nei giorni di sabato e domenica
di  tutto  l'anno, l'esercizio della pesca a strascico e/o volante in
tutti   i   compartimenti   marittimi  del  Tirreno,  dello  Ionio  e
dell'Adriatico.
  3. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di
eventuali  giornate  d'inattivita'  causate da condizioni meteomarine
avverse.