Art. 6. 1. Le navi a strascico e/o volante abilitate anche all'uso di uno o piu' sistemi di pesca tra quelli di cui all'art. 19, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, nonche' le unita' asservite ad impianti di acquacoltura, possono, su richiesta dell'armatore presentata alla Capitaneria di porto di iscrizione, esercitare la pesca anche nei giorni di cui al precedente art. 5, previa sospensione dell'abilitazione allo strascico e/o volante da annotarsi sulla licenza di pesca a cura dell'autorita' marittima, assicurando comunque il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale. 2. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonche' le navi di cui al decreto del direttore generale della pesca e dell'acquacoltura del 17 luglio 1998, in deroga alle prescrizioni dell'art. 5, rimangono ferme al termine di ogni campagna di pesca in ragione di due giorni per ogni cinque di attivita'. A tal fine il capo del compartimento d'iscrizione della nave rilascia apposita autorizzazione su richiesta dell'armatore presentata almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni campagna di pesca. 3. Ai fini dell'osservanza del fermo tecnico di cui al precedente comma l'armatore e' tenuto a comunicare alla Capitaneria di porto d'iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca e a consegnare i relativi documenti di bordo. Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per la sua registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2000 Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 1o agosto 2000 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 107