Art. 6.
  1. Le navi a strascico e/o volante abilitate anche all'uso di uno o
piu'  sistemi  di  pesca  tra quelli di cui all'art. 19, comma 1, del
decreto  ministeriale  26 luglio 1995, nonche' le unita' asservite ad
impianti   di   acquacoltura,  possono,  su  richiesta  dell'armatore
presentata  alla  Capitaneria  di  porto di iscrizione, esercitare la
pesca   anche  nei  giorni  di  cui  al  precedente  art.  5,  previa
sospensione dell'abilitazione allo strascico e/o volante da annotarsi
sulla  licenza  di pesca a cura dell'autorita' marittima, assicurando
comunque  il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro in
materia di riposo settimanale.
  2.  Le  navi  abilitate alla pesca mediterranea, nonche' le navi di
cui al decreto del direttore generale della pesca e dell'acquacoltura
del   17 luglio  1998,  in  deroga  alle  prescrizioni  dell'art.  5,
rimangono  ferme  al  termine di ogni campagna di pesca in ragione di
due  giorni  per  ogni  cinque  di  attivita'. A tal fine il capo del
compartimento    d'iscrizione    della    nave    rilascia   apposita
autorizzazione  su  richiesta  dell'armatore  presentata almeno sette
giorni prima dell'inizio di ogni campagna di pesca.
  3.  Ai  fini dell'osservanza del fermo tecnico di cui al precedente
comma  l'armatore  e'  tenuto  a comunicare alla Capitaneria di porto
d'iscrizione  la  data  di  inizio  e termine di ciascuna campagna di
pesca e a consegnare i relativi documenti di bordo.
  Il  presente  decreto e' inviato all'organo di controllo per la sua
registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 giugno 2000
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio

Registrato alla Corte dei conti il 1o agosto 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 107