Art. 10. 10.1 Il Rettore viene nominato ai sensi dell'art. 5 del presente statuto tra personalita' di riconosciuto valore scientifico a livello internazionale. 10.2 Il Rettore dura in carica un triennio e puo' essere confermato. 10.3 Il Rettore: a) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'; b) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica; c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici; e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto. 10.4 Il Rettore puo' designare tra i professori ordinari dell'Universita' un pro-rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.