Art. 10.
  10.1  Il  Rettore  viene nominato ai sensi dell'art. 5 del presente
statuto tra personalita' di riconosciuto valore scientifico a livello
internazionale.
  10.2   Il  Rettore  dura  in  carica  un  triennio  e  puo'  essere
confermato.
  10.3 Il Rettore:
    a) riferisce    con    relazione    annuale   al   consiglio   di
amministrazione     sull'attivita'     scientifica     e    didattica
dell'Universita';
    b) cura  l'osservanza  di  tutte  le norme concernenti la materia
scientifica e didattica;
    c) provvede  all'esecuzione  delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione in materia scientifica e didattica;
    d) rappresenta  l'Universita'  nelle cerimonie e nel conferimento
dei titoli accademici;
    e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi
sull'istruzione  universitaria, fatte salve le competenze degli altri
organi previsti dal presente Statuto.
  10.4   Il   Rettore   puo'  designare  tra  i  professori  ordinari
dell'Universita'  un  pro-rettore  chiamato  a sostituirlo in caso di
impedimento o assenza.