Art. 11. 11.1 Il Senato accademico e' composto: a) dal Rettore, che lo presiede; b) dai Presidi delle Facolta' attivate; c) le funzioni di Segretario sono svolte dal componente piu' giovane di eta'. 11.2 L'ordine del giorno delle sedute del Senato accademico e' comunicato al Presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita'. 11.3 Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento e impulso scientifico e didattico.