Art. 11.
  11.1 Il Senato accademico e' composto:
    a) dal Rettore, che lo presiede;
    b) dai Presidi delle Facolta' attivate;
    c) le  funzioni  di  Segretario  sono  svolte dal componente piu'
giovane di eta'.
  11.2  L'ordine  del  giorno  delle  sedute del Senato accademico e'
comunicato   al   Presidente   del   consiglio   di   amministrazione
dell'Universita'.
  11.3 Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia
di coordinamento e impulso scientifico e didattico.