Art. 12.
  12.1  I Presidi di Facolta' sono proposti fra i professori di ruolo
di prima fascia della Facolta' medesima e sono nominati dal consiglio
di  amministrazione  dell'Universita';  durano  in  carica tre anni e
possono essere confermati.
  12.2 I Presidi rappresentano la Facolta', convocano e presiedono il
Consiglio  di Facolta', curano l'attuazione delle delibere di propria
competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita' didattiche e
i  servizi  che  fanno capo alla Facolta', nominano le commissioni di
esame di profitto.