Art. 13. 13.1 Il Consiglio di Facolta' si compone del Preside, che lo presiede, e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono, fatti salvi i casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli professori ordinari. 13.2 Partecipano alle sedute tre rappresentanti dei ricercatori e due studenti in corso designati secondo le modalita' stabilite con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione. 13.3 In occasione della discussione di argomenti relativi all'organizzazione didattica il Preside ha facolta' di allargare la partecipazione al Consiglio a tutti i professori a contratto, supplenti o affidatari, con diritto di voto consultivo. 13.4 Il Consiglio di Facolta' esercita le attribuzioni a tale organo demandate dalla normativa vigente, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto. 13.5 Spetta in particolare al Consiglio di Facolta': a) proporre al consiglio di amministrazione la copertura delle cattedre attraverso la chiamata di docenti di ruolo, nonche' l'affidamento degli insegnamenti mediante supplenze o contratti e proporre la nomina di ricercatori; b) dare pareri sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalita'; c) proporre alla approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento didattico di Facolta'; d) avanzare proposte sulla istituzione o attivazione di Corsi di Laurea, Diplomi Universitari, Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca e altri corsi ai sensi dell'art. 6 della legge 341/1990.