Art. 13.
  13.1  Il  Consiglio  di  Facolta'  si  compone  del Preside, che lo
presiede,  e  di  tutti  i  professori  di ruolo e fuori ruolo che vi
appartengono,  fatti  salvi  i  casi di deliberazioni riservate dalla
legge ai soli professori ordinari.
  13.2  Partecipano  alle sedute tre rappresentanti dei ricercatori e
due  studenti  in  corso designati secondo le modalita' stabilite con
regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.
  13.3   In   occasione   della  discussione  di  argomenti  relativi
all'organizzazione  didattica  il Preside ha facolta' di allargare la
partecipazione  al  Consiglio  a  tutti  i  professori  a  contratto,
supplenti o affidatari, con diritto di voto consultivo.
  13.4  Il  Consiglio  di  Facolta'  esercita  le attribuzioni a tale
organo  demandate  dalla normativa vigente, fatte salve le competenze
degli altri organi previsti dal presente Statuto.
  13.5 Spetta in particolare al Consiglio di Facolta':
    a) proporre  al  consiglio  di amministrazione la copertura delle
cattedre   attraverso  la  chiamata  di  docenti  di  ruolo,  nonche'
l'affidamento  degli  insegnamenti  mediante  supplenze o contratti e
proporre la nomina di ricercatori;
    b) dare  pareri  sul  numero massimo di studenti da ammettere per
ciascun anno accademico e sulle relative modalita';
    c) proporre alla approvazione del consiglio di amministrazione il
regolamento didattico di Facolta';
    d) avanzare  proposte sulla istituzione o attivazione di Corsi di
Laurea,  Diplomi Universitari, Scuole di Specializzazione e Dottorati
di Ricerca e altri corsi ai sensi dell'art. 6 della legge 341/1990.