Art. 14.
  14.1   Nel   rispetto   delle   finalita'   indicate   all'art.  1,
l'Universita',  per ogni singola Facolta', puo' rilasciare i seguenti
titoli:
    a) diploma universitario (D.U.);
    b) diploma di laurea (D.L.);
    c) diploma di specializzazione (D.S.);
    d) dottorato di ricerca (D.R.);
    e) puo'  istituire  altresi'  i  corsi previsti dall'art. 6 della
legge  19  novembre  1990,  n.  341,  nonche'  ogni  altra iniziativa
formativa  di  ogni  ordine  e  grado  che  la legge attribuisce alle
Universita'.