Art. 14. 14.1 Nel rispetto delle finalita' indicate all'art. 1, l'Universita', per ogni singola Facolta', puo' rilasciare i seguenti titoli: a) diploma universitario (D.U.); b) diploma di laurea (D.L.); c) diploma di specializzazione (D.S.); d) dottorato di ricerca (D.R.); e) puo' istituire altresi' i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Universita'.