Art. 16.
  16.1    L'Universita'   collabora   con   Organismi   nazionali   e
internazionali  alla definizione e alla realizzazione di programmi di
cooperazione scientifica e di formazione.
  Al  fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Universita'
puo'  stipulare  accordi  e convenzioni con Universita' e Istituzioni
culturali   e   scientifiche   di  altri  Paesi,  puo'  promuovere  e
incoraggiare   scambi   internazionali   di  docenti,  ricercatori  e
studenti,  anche  con  interventi  di  natura  economica; infine puo'
provvedere  a strutture per l'ospitalita' anche in collaborazione con
altri  Enti specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto
allo studio.