Art. 16. 16.1 L'Universita' collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con Universita' e Istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi, puo' promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica; infine puo' provvedere a strutture per l'ospitalita' anche in collaborazione con altri Enti specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.