Art. 17.
  17.1  Gli  ordinamenti didattici dei corsi, secondo quanto previsto
dalla  legge n. 341/1990, sono disciplinati dal regolamento didattico
dell'Universita' e dai regolamenti didattici delle singole strutture.
  17.2  Il  regolamento  didattico  dell'Universita'  e i regolamenti
delle  singole  strutture didattiche sono deliberati dal consiglio di
amministrazione  dell'Universita',  sentiti  i  Consigli di Facolta',
secondo le modalita' della legge n. 341/1990.
  17.3   Il   consiglio   di   amministrazione,   in  relazione  alla
compatibilita'  economica,  delibera anche in merito alla attivazione
ed eventuale disattivazione degli indirizzi previsti nell'ordinamento
didattico, sentiti i Consigli di Facolta' competenti.