Art. 17. 17.1 Gli ordinamenti didattici dei corsi, secondo quanto previsto dalla legge n. 341/1990, sono disciplinati dal regolamento didattico dell'Universita' e dai regolamenti didattici delle singole strutture. 17.2 Il regolamento didattico dell'Universita' e i regolamenti delle singole strutture didattiche sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Universita', sentiti i Consigli di Facolta', secondo le modalita' della legge n. 341/1990. 17.3 Il consiglio di amministrazione, in relazione alla compatibilita' economica, delibera anche in merito alla attivazione ed eventuale disattivazione degli indirizzi previsti nell'ordinamento didattico, sentiti i Consigli di Facolta' competenti.