Art. 18.
  18.1  Gli  insegnamenti  sono impartiti da professori di ruolo e da
professori a contratto.
  18.2  La  dotazione  organica  dei  professori  universitari  e dei
ricercatori  e'  fissata  nella  tabella  "A"  allegata  al  presente
statuto.
  18.3  Per  la  durata dei contratti e la possibilita' di rinnovo si
applicano  le disposizioni vigenti per i professori a contratto delle
universita'  statali.  Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse
dal consiglio di amministrazione.
  18.4  Per  l'assunzione,  lo  stato giuridico ed il trattamento dei
professori   di  ruolo  saranno  osservate  le  norme  legislative  e
regolamentari  vigenti  in  materia  per  i professori di ruolo delle
Universita'  dello  Stato.  Ai  fini del trattamento di quiescenza si
applica  la  disciplina  prevista per i dipendenti civili dello Stato
dal  testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza dei
dipendenti  civili  e  militari  approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   29 dicembre   1973,   n.   1092,   e  successive
modificazioni e integrazioni.
  I  professori  di  ruolo  sono iscritti, ai fini del trattamento di
previdenza,  all'Istituto  nazionale  di  previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP).  Ai  fini dell'applicazione
delle  disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme
previste   dalla   legge   n.   243/1991,   ed  eventuali  successive
modificazioni  ed  integrazioni, a decorrere dalla data di entrata in
vigore  della norma citata. In caso di trasferimento alla Universita'
Vita-Salute  S. Raffaele di professori di ruolo appartenenti ad altre
Universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in
materia per i professori delle Universita' statali.
  18.5  La  dotazione  organica  del personale non docente e' fissata
nella tabella "B" allegata al presente statuto.