Art. 19.
  19.1   I  docenti  svolgono  le  attivita'  di  insegnamento  e  di
accertamento  coordinate  nell'ambito  delle  strutture didattiche al
fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
  19.2 L'attivita' di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede
primaria,  e'  compito  qualificante  di  ogni  docente e ricercatore
universitario.
  L'Universita',  al  fine  di  consentire  l'acquisizione  di  nuove
conoscenze,  fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli
strumenti   necessari  allo  svolgimento  della  ricerca  di  base  e
applicata.