Art. 5.
  5.1 Il consiglio di amministrazione e' il massimo organo di governo
dell'Universita'.
  5.2 Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:
    a) determinare  l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita'
in funzione delle finalita' istituzionali;
    b) approvare  il  bilancio  di  previsione ed il conto consuntivo
dell'Universita';
    c) deliberare l'attivazione dei singoli corsi di studio;
    d) nominare,  su  proposta  del  Presidente dell'Associazione del
Monte Tabor, il Rettore;
    e) nominare  i Presidi delle Facolta' su proposta dei Consigli di
ciascuna  Facolta'  nonche'  i  Presidenti  dei  Consigli di Corso di
Laurea o di Diploma su proposta dei rispettivi Consigli;
    f) deliberare  in  ordine ai regolamenti didattici proposti dalle
Facolta';
    g) deliberare, a norma della legislazione vigente, in merito alle
chiamate  dei  professori  di ruolo, alle chiamate dei ricercatori di
ruolo, nonche' il conferimento di contratti di insegnamento;
    h) deliberare  sulle  assunzioni  del  personale  non docente con
qualifica dirigenziale;
    i) deliberare  il  regolamento  per  il funzionamento dei servizi
amministrativi  e  contabili  dell'Universita', nonche' quello per la
disciplina  dello  stato  giuridico  e  del trattamento economico del
personale non docente;
    l) deliberare,  sentite le Facolta' interessate, l'attivazione di
eventuali sedi decentrate nel rispetto della normativa vigente;
    m) determinare,  sentito  il  Consiglio  di  Facolta',  il numero
massimo  di  studenti  da  ammettere  per  ciascun  anno accademico e
fissare le relative modalita' di ammissione;
    n) deliberare  sulle  tasse di iscrizione, sui contributi e sugli
eventuali esoneri;
    o) deliberare  sul  conferimento  dei premi, borse di studio e di
perfezionamento;
    p) deliberare,  a maggioranza  dei  propri  componenti, in ordine
alle modifiche del presente statuto;
    q) deliberare    su    ogni    altro   argomento   di   interesse
dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi;
    r) nominare  membri del Nucleo di Valutazione Interno e approvare
il regolamento di funzionamento;
    s) nominare due membri del Comitato operativo.
  5.3  Le  deliberazioni  del  Consiglio  sono  assunte a maggioranza
assoluta  dei  presenti.  In  caso di parita' di voti prevale il voto
espresso dal Presidente del consiglio di amministrazione.
  5.4  Il  consiglio di amministrazione e' convocato almeno due volte
all'anno,  ogni  qualvolta  il  Presidente  ne ravvisi la necessita',
ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.