Art. 5. 5.1 Il consiglio di amministrazione e' il massimo organo di governo dell'Universita'. 5.2 Spetta in particolare al consiglio di amministrazione: a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali; b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Universita'; c) deliberare l'attivazione dei singoli corsi di studio; d) nominare, su proposta del Presidente dell'Associazione del Monte Tabor, il Rettore; e) nominare i Presidi delle Facolta' su proposta dei Consigli di ciascuna Facolta' nonche' i Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea o di Diploma su proposta dei rispettivi Consigli; f) deliberare in ordine ai regolamenti didattici proposti dalle Facolta'; g) deliberare, a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alle chiamate dei ricercatori di ruolo, nonche' il conferimento di contratti di insegnamento; h) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale; i) deliberare il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Universita', nonche' quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente; l) deliberare, sentite le Facolta' interessate, l'attivazione di eventuali sedi decentrate nel rispetto della normativa vigente; m) determinare, sentito il Consiglio di Facolta', il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissare le relative modalita' di ammissione; n) deliberare sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri; o) deliberare sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento; p) deliberare, a maggioranza dei propri componenti, in ordine alle modifiche del presente statuto; q) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi; r) nominare membri del Nucleo di Valutazione Interno e approvare il regolamento di funzionamento; s) nominare due membri del Comitato operativo. 5.3 Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal Presidente del consiglio di amministrazione. 5.4 Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno due volte all'anno, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.