Art. 6.
  6.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione:
    a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;
    b) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
    c) convoca    e   presiede   le   adunanze   del   consiglio   di
amministrazione.
    d) assicura  l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti
del consiglio di amministrazione;
    e) adotta,  nei  casi di necessita' e urgenza, i provvedimenti di
competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono
sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;
    f) convoca  e  presiede  le adunanze del Comitato operativo salvo
quanto previsto all'art. 7 circa la nomina di un suo delegato.