Art. 6. 6.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione: a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; b) ha la rappresentanza legale dell'Universita'; c) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione. d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione; e) adotta, nei casi di necessita' e urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva; f) convoca e presiede le adunanze del Comitato operativo salvo quanto previsto all'art. 7 circa la nomina di un suo delegato.