Art. 7. 7.1 Il Comitato operativo e' emanazione del consiglio di amministrazione ed e' composto dal Presidente del consiglio di amministrazione o suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione e da altri due Consiglieri nominati dal consiglio di amministrazione. Il Comitato operativo e' presieduto dal Presidente o suo delegato. 7.2 Il consiglio di amministrazione potra' delegare al Comitato operativo i seguenti poteri: a) deliberare l'attivazione dei singoli corsi di studio; b) deliberare, a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alle chiamate dei ricercatori di ruolo, nonche' il conferimento di contratti di insegnamento; c) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale; d) determinare, sentito il Consiglio di Facolta', il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissare le relative modalita' di ammissione; e) deliberare sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri; f) deliberare sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento, nonche' ogni altra competenza che potra' essere delegata dal consiglio di amministrazione nei limiti dei propri poteri statutariamente stabiliti.