Art. 7.
  7.1   Il   Comitato   operativo  e'  emanazione  del  consiglio  di
amministrazione  ed  e'  composto  dal  Presidente  del  consiglio di
amministrazione  o suo delegato scelto tra i componenti del consiglio
di  amministrazione e da altri due Consiglieri nominati dal consiglio
di amministrazione.
  Il Comitato operativo e' presieduto dal Presidente o suo delegato.
  7.2  Il  consiglio  di  amministrazione potra' delegare al Comitato
operativo i seguenti poteri:
    a) deliberare l'attivazione dei singoli corsi di studio;
    b) deliberare, a norma della legislazione vigente, in merito alle
chiamate  dei  professori  di ruolo, alle chiamate dei ricercatori di
ruolo, nonche' il conferimento di contratti di insegnamento;
    c) deliberare  sulle  assunzioni  del  personale  non docente con
qualifica dirigenziale;
    d) determinare,  sentito  il  Consiglio  di  Facolta',  il numero
massimo  di  studenti  da  ammettere  per  ciascun  anno accademico e
fissare le relative modalita' di ammissione;
    e) deliberare  sulle  tasse di iscrizione, sui contributi e sugli
eventuali esoneri;
    f) deliberare  sul  conferimento  dei premi, borse di studio e di
perfezionamento,
nonche'   ogni  altra  competenza  che  potra'  essere  delegata  dal
consiglio   di   amministrazione   nei   limiti   dei  propri  poteri
statutariamente stabiliti.