Art. 2.
  1. E'  consentito  fino  al  9 settembre  2000 lo smaltimento delle
scorte in fase di produzione, inclusi i materiali di confezionamento,
dei  prodotti di cui all'art. 1 gia' predisposti alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  2. E'  consentita  fino al 31 marzo 2001 la vendita dei prodotti di
cui all'art. 1 per lo smaltimento delle scorte di cui al comma 1 e di
quelle  giacenti  in  commercio  alla  data  di entrata in vigore del
presente decreto.
  3. I   titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti monolinuron sono tenuti ad adottare ogni iniziativa idonea
ad   informare   i   rivenditori  e  gli  utilizzatori  dei  prodotti
fitosanitari  medesimi  dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 13 giugno 2000
                                                Il Ministro: Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 109