Art. 2. 1. E' consentito fino al 9 settembre 2000 lo smaltimento delle scorte in fase di produzione, inclusi i materiali di confezionamento, dei prodotti di cui all'art. 1 gia' predisposti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. E' consentita fino al 31 marzo 2001 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1 per lo smaltimento delle scorte di cui al comma 1 e di quelle giacenti in commercio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti monolinuron sono tenuti ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 giugno 2000 Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 109