IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997,
che  modifica  il  regolamento  CEE  n. 2081/92, sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto  il regolamento CE n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno
1996,  relativo  alla  registrazione  della  denominazione di origine
protetta  "Montasio",  ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento
CEE n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 gennaio  1999, con il quale e'
stato  autorizzato  l'organismo  privato Istituto nord est qualita' -
I.N.E.Q.  ad  effettuare  i  controlli sulla denominazione di origine
protetta  "Montasio" sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato
regolamento CE n. 2081/92;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29 dicembre 1999, con il quale e'
stata  revocata al predetto Istituto nord est qualita' - I.N.E.Q., su
richiesta  dello  stesso,  l'autorizzazione ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di  origine protetta "Montasio" ed e' stato, in
sua  sostituzione  autorizzato  l'organismo  di  controllo C.S.Q.A. -
Certificazione  qualita'  agroalimentare  S.r.l.,  con sede in Thiene
(Vicenza), via S. Gaetano n. 74;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela del
formaggio  Montasio,  con sede in Rivolto di Codroipo (Udine), intesa
ad  ottenere  alcune  modifiche  del disciplinare di produzione della
denominazione  di  origine  protetta "Montasio", ai sensi dell'art. 9
del citato regolamento CEE n. 2081/92;
  Vista  la  proposta  di  modifica  in  argomento  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 75
del 30 marzo 2000;
  Vista  la  nota  prot.  n. 62889 del 3 agosto 2000, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9,  del  regolamento  CEE  n.  2081/92,  ha  notificato all'organismo
comunitario  competente  la  predetta domanda di modifica, unitamente
alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  del  18 luglio  2000,  con  la quale il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della stessa, ai sensi dell'art. 5, del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97, sopra richiamato indicando quale
organismo  privato  autorizzato  al  controllo  dell'attuazione della
modifica sopra esposta, in attesa del richiesto accoglimento da parte
del   competente   organismo  comunitario,  il  predetto  C.S.Q.A.  -
Certificazione   qualita'   agroalimentare  -  S.r.l.,  espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole e forestali da qualunque responsabilita', presente e futura,
conseguente  all'eventuale  mancato accoglimento della citata domanda
di  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine  protetta,  ricadendo  la stessa sui soggetti interessati che
della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta  "Montasio",  in  attesa  che l'organismo comunitario decida
sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  "Montasio", secondo la modifica
richiesta  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente  organismo
comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, al sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997 alla modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela del formaggio
Montasio,  al  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine  protetta  "Montasio"  registrata  con  regolamento  (CE)  n.
1107/96  della  Commissione del 12 giugno 1996, ai sensi dell'art. 17
del  predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  75  del  30 marzo 2000, e
notificata al competente organismo comunitario come specificato nelle
premesse al presente decreto.