Art. 2. 1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato con il decreto ministeriale 29 dicembre 1999, citato nelle premesse. 2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP "Montasio", registrata con regolamento (CE) n. 1107/96, della Commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformita' alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita' rilasciata dal predetto organismo privato ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione di origine protetta "Montasio" ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.