Art. 2.
                       Programma di rimpatrio
  1. I cittadini stranieri di cui all'art. 1 possono aderire, sino al
30 settembre  2000,  al programma di rimpatrio assistito promosso dal
Ministero  dell'interno,  d'intesa con il Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero
degli  affari  esteri  e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite
per  i rifugiati (ACNUR) e realizzato avvalendosi dell'Organizzazione
internazionale   per   le  migrazioni  (OIM).  Il  programma  prevede
interventi,  anche finanziari, che favoriscano il primo reinserimento
dei profughi nei territori di provenienza.
  2.  La  validita'  del  permesso  di soggiorno di cui all'art. 1 si
intende   estesa,   senza   necessita'   di  apposito  rinnovo,  sino
all'effettivo  rimpatrio  dei  soggetti  interessati purche' iscritti
nelle  apposite liste di prenotazione predisposte dall'Organizzazione
internazionale per le migrazioni.
  3.  I  cittadini  stranieri di cui all'art. 1 che non hanno aderito
entro  il  30 settembre al programma di rimpatrio assistito di cui al
comma 1 sono allontanati dal territorio nazionale adottando, nei loro
confronti, i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente.