Art. 2. Programma di rimpatrio 1. I cittadini stranieri di cui all'art. 1 possono aderire, sino al 30 settembre 2000, al programma di rimpatrio assistito promosso dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli affari esteri e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR) e realizzato avvalendosi dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Il programma prevede interventi, anche finanziari, che favoriscano il primo reinserimento dei profughi nei territori di provenienza. 2. La validita' del permesso di soggiorno di cui all'art. 1 si intende estesa, senza necessita' di apposito rinnovo, sino all'effettivo rimpatrio dei soggetti interessati purche' iscritti nelle apposite liste di prenotazione predisposte dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni. 3. I cittadini stranieri di cui all'art. 1 che non hanno aderito entro il 30 settembre al programma di rimpatrio assistito di cui al comma 1 sono allontanati dal territorio nazionale adottando, nei loro confronti, i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente.