Art. 3. Esclusione dai rimpatri 1. Sono esclusi dal rimpatrio i cittadini stranieri di cui all'art. 1 che siano in possesso dei requisiti per poter ottenere, ai sensi della legislazione vigente e delle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce, un permesso di soggiorno ad altro titolo. 2. Sono, altresi', esclusi dal rimpatrio i titolari del permesso di protezione temporanea di cui all'art. 1 che possano dimostrare gravi motivi che ne impediscano il rientro nelle zone di provenienza. Gli interessati devono presentare, entro il 30 settembre 2000, alla questura competente per territorio, motivata istanza di concessione di un permesso di soggiorno a carattere umanitario previsto dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3. L'istanza di cui al comma 2 e' trasmessa alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato che provvede alla valutazione, anche tenendo conto degli elementi di valutazione forniti dal Ministero degli affari esteri e dall'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite. In caso di esito positivo la questura competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno a carattere umanitario. 4. Al fine di continuare a favorire l'afflusso di rimesse economiche nei territori colpiti dalla crisi del 1999, sono, infine, esclusi dal rimpatrio i cittadini stranieri di cui all'art. 1 che siano in grado di dimostrare un adeguato grado d'integrazione attraverso un effettivo e stabile inserimento nel mercato del lavoro nonche' la disponibilita' di un alloggio. La relativa motivata istanza e' presentata, entro il 30 settembre 2000, alla prefettura competente per territorio corredata della documentazione giustificativa. 5. La prefettura provvede ad inoltrare alla questura gli elenchi dei cittadini stranieri per i quali e' stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, salvo che non sussistano motivi ostativi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. 6. La validita' del permesso di soggiorno per protezione temporanea in possesso dei cittadini stranieri di cui all'art. 1 s'intende estesa, senza necessita' di apposito rinnovo, fino alla definizione delle istanze presentate ai sensi dei commi 2 e 4. Resta in ogni caso salva la facolta' di aderire, entro il 30 settembre 2000, al programma di rimpatrio assistito di cui all'art. 2.