Art. 3.
                       Esclusione dai rimpatri
  1. Sono esclusi dal rimpatrio i cittadini stranieri di cui all'art.
1  che  siano  in possesso dei requisiti per poter ottenere, ai sensi
della  legislazione  vigente  e  delle convenzioni internazionali cui
l'Italia aderisce, un permesso di soggiorno ad altro titolo.
  2. Sono, altresi', esclusi dal rimpatrio i titolari del permesso di
protezione  temporanea di cui all'art. 1 che possano dimostrare gravi
motivi  che  ne impediscano il rientro nelle zone di provenienza. Gli
interessati  devono  presentare,  entro  il  30 settembre  2000, alla
questura  competente  per territorio, motivata istanza di concessione
di un permesso di soggiorno a carattere umanitario previsto dall'art.
5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  3. L'istanza  di  cui  al  comma  2  e'  trasmessa alla Commissione
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato che provvede
alla  valutazione,  anche tenendo conto degli elementi di valutazione
forniti  dal  Ministero degli affari esteri e dall'Alto commissariato
per  i  rifugiati  delle  Nazioni unite. In caso di esito positivo la
questura  competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno a
carattere umanitario.
  4.   Al  fine  di  continuare  a  favorire  l'afflusso  di  rimesse
economiche  nei territori colpiti dalla crisi del 1999, sono, infine,
esclusi  dal  rimpatrio  i  cittadini stranieri di cui all'art. 1 che
siano  in  grado  di  dimostrare  un  adeguato  grado  d'integrazione
attraverso  un effettivo e stabile inserimento nel mercato del lavoro
nonche'  la  disponibilita'  di  un  alloggio.  La  relativa motivata
istanza  e'  presentata,  entro il 30 settembre 2000, alla prefettura
competente    per    territorio    corredata   della   documentazione
giustificativa.
  5.  La  prefettura  provvede ad inoltrare alla questura gli elenchi
dei   cittadini   stranieri  per  i  quali  e'  stata  verificata  la
sussistenza  dei  requisiti  di  cui  al comma precedente ai fini del
rilascio  del  permesso  di soggiorno per motivi di lavoro, salvo che
non  sussistano  motivi  ostativi  di  ordine  pubblico, di sicurezza
nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
  6. La validita' del permesso di soggiorno per protezione temporanea
in  possesso  dei  cittadini  stranieri  di  cui all'art. 1 s'intende
estesa,  senza  necessita' di apposito rinnovo, fino alla definizione
delle istanze presentate ai sensi dei commi 2 e 4. Resta in ogni caso
salva  la  facolta'  di  aderire,  entro  il  30 settembre  2000,  al
programma di rimpatrio assistito di cui all'art. 2.