Art. 3.
  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1, del decreto ministeriale citato
nelle  premesse  e  sulla base delle risultanze dell'istruttoria allo
Stato  effettuata  dagli  uffici dell'amministrazione, si determinano
inizialmente  in quattrocentoventi le concessioni da affidarsi per la
gestione del gioco del "Bingo".
  L'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, ove l'analisi su
base territoriale del volume complessivo delle giocate presso i primi
punti  di  raccolta  faccia ritenere conveniente un ampliamento della
rete  di  sale  da gioco, potra', entro due anni dall'avvio del gioco
stesso,  affidare  fino a trecentottanta altre concessioni a soggetti
rientrati nell'originaria graduatoria.