Art. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale citato nelle premesse e sulla base delle risultanze dell'istruttoria allo Stato effettuata dagli uffici dell'amministrazione, si determinano inizialmente in quattrocentoventi le concessioni da affidarsi per la gestione del gioco del "Bingo". L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ove l'analisi su base territoriale del volume complessivo delle giocate presso i primi punti di raccolta faccia ritenere conveniente un ampliamento della rete di sale da gioco, potra', entro due anni dall'avvio del gioco stesso, affidare fino a trecentottanta altre concessioni a soggetti rientrati nell'originaria graduatoria.