Art. 12. Unificazione dei postumi 1. Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma dell'art. 10, comma 1, sia colpito da un nuovo infortunio domestico e la inabilita' complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, si procede alla costituzione di una nuova rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 del testo unico ed in base alla retribuzione convenzionale di cui all'art. 10, comma 3, vigente al momento del nuovo infortunio. Se tale retribuzione e' inferiore a quella in base alla quale e' stata liquidata la precedente rendita, la nuova rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione.