Art. 12.
                      Unificazione dei postumi
  1.  Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma
dell'art. 10, comma 1, sia colpito da un nuovo infortunio domestico e
la  inabilita'  complessiva sia superiore a quella in base alla quale
fu  liquidata  la precedente rendita, si procede alla costituzione di
una   nuova  rendita  in  base  al  grado  di  riduzione  complessiva
dell'attitudine  al  lavoro  causata  dalle  lesioni  determinate dal
precedente  o  dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo
le  disposizioni  dell'art.  78  del  testo  unico  ed  in  base alla
retribuzione  convenzionale  di  cui all'art. 10, comma 3, vigente al
momento  del  nuovo  infortunio.  Se tale retribuzione e' inferiore a
quella  in  base alla quale e' stata liquidata la precedente rendita,
la   nuova   rendita   viene   determinata  in  base  a  quest'ultima
retribuzione.