Art. 15.
                            Finanziamento
  1. Il Fondo e' alimentato da:
    a) i premi assicurativi di cui all'art. 3;
    b) le somme aggiuntive, di cui all'art. 6, comma 1;
    c) i proventi degli investimenti;
    d) eventuali altre entrate.
  2. Qualora le risultanze del bilancio lo richiedano e comunque allo
scopo  di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo,
il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito  il  parere  del  comitato  amministratore  del  Fondo,  puo'
modificare  l'entita'  del premio assicurativo di cui al punto a) del
comma 1,  in  relazione all'onere finanziario previsto corrispondente
agli   infortuni  del  periodo  di  assicurazione,  ovvero  i  limiti
reddituali previsti all'art. 7, comma 1.