Art. 15. Finanziamento 1. Il Fondo e' alimentato da: a) i premi assicurativi di cui all'art. 3; b) le somme aggiuntive, di cui all'art. 6, comma 1; c) i proventi degli investimenti; d) eventuali altre entrate. 2. Qualora le risultanze del bilancio lo richiedano e comunque allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, puo' modificare l'entita' del premio assicurativo di cui al punto a) del comma 1, in relazione all'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione, ovvero i limiti reddituali previsti all'art. 7, comma 1.