Art. 19.
                             Contenzioso
  1.  L'assicurato,  il  quale  non  riconosca  fondati  i motivi del
provvedimento   dell'istituto   assicuratore   riguardanti  l'obbligo
assicurativo,  la contribuzione, il diritto alla prestazione, nonche'
la  misura  della  prestazione  stessa,  puo'  presentare  ricorso al
comitato  amministratore,  per  il  tramite  della  sede INAIL che ha
emanato  il  provvedimento,  da  spedire con lettera raccomandata con
ricevuta  di  ritorno  o  da presentare con lettera della quale abbia
ritirato  ricevuta, entro novanta giorni dalla data del provvedimento
impugnato,   comunicando   i   motivi   per   i   quali  non  ritiene
giustificabile   il   provvedimento  dell'istituto  e  allegando  gli
elementi giustificativi dell'opposizione.
  2.  Non  ricevendo  risposta nel termine di centoventi giorni dalla
data  di  presentazione  del  ricorso  o  qualora la risposta non gli
sembri  soddisfacente,  l'assicurato ha facolta' di adire l'autorita'
giudiziaria.   La   proposizione   dei   gravami   non   sospende  il
provvedimento.
  3.  L'azione giudiziaria per conseguire la rendita di inabilita' si
prescrive  nel  termine  di  tre  anni dal giorno dell'infortunio con
postumi  permanenti  indennizzabili.  Il procedimento contenzioso non
puo'  essere  istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche per la
liquidazione  amministrativa  della  rendita.  La prescrizione di cui
sopra  rimane  sospesa  durante la liquidazione in via amministrativa
della  rendita. Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel
termine di trecentotrenta giorni.
    Roma, 15 settembre 2000

                                          Il Ministro del lavoro
                                         e della previdenza sociale
                                                   Salvi
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
     e della programmazione economica
                Solaroli