Art. 19. Contenzioso 1. L'assicurato, il quale non riconosca fondati i motivi del provvedimento dell'istituto assicuratore riguardanti l'obbligo assicurativo, la contribuzione, il diritto alla prestazione, nonche' la misura della prestazione stessa, puo' presentare ricorso al comitato amministratore, per il tramite della sede INAIL che ha emanato il provvedimento, da spedire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o da presentare con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato, comunicando i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'istituto e allegando gli elementi giustificativi dell'opposizione. 2. Non ricevendo risposta nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'assicurato ha facolta' di adire l'autorita' giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento. 3. L'azione giudiziaria per conseguire la rendita di inabilita' si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio con postumi permanenti indennizzabili. Il procedimento contenzioso non puo' essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche per la liquidazione amministrativa della rendita. La prescrizione di cui sopra rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa della rendita. Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di trecentotrenta giorni. Roma, 15 settembre 2000 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Solaroli