Art. 4.
                         I s c r i z i o n e
  1. I soggetti di cui all'art. 1, salvo quanto stabilito all'art. 7,
sono  tenuti  ad iscriversi all'assicurazione mediante versamento del
premio   assicurativo   con   le  modalita'  stabilite  dall'istituto
assicuratore.
  2.  Per  il primo anno di applicazione della norma, l'iscrizione ed
il relativo versamento devono essere effettuati entro i trenta giorni
dal  termine  di  cui  al comma 5 dell'art. 11 della legge 3 dicembre
1999, n. 493.
  3. I soggetti che maturano i requisiti assicurativi successivamente
al  primo anno di applicazione della norma sono tenuti all'iscrizione
ed al versamento del premio assicurativo alla data di maturazione dei
requisiti stessi.
  4. Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del
premio  assicurativo  deve  essere  effettuato entro il 31 gennaio di
ogni anno, sempre che permangano i requisiti di cui all'art. 1.